La mancata indicazione in una intimazione di pagamento dell’autorità giudiziaria dinanzi alla quale la stessa può essere impugnata non costituisce motivo di illegittimità della stessa laddove, impugnandola, il ricorrente non dimostri un vulnus al suo diritto di difesa causato proprio da quell’omissione.

È il canone che si legge nella sentenza n. 706/2026 emessa dalla Cgt di I grado di Milano.

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