Legittimo il contributo straordinario contro il caro bollette anche nella parte in cui non esclude, ai fini del calcolo della base imponibile, le operazioni attive delle stabili organizzazioni attratte nelle liquidazioni periodiche IVA della casa madre italiana.

Con la sentenza n.135/2026, depositata ieri in cancelleria, la Corte costituzionale ha salvato per la seconda volta il contributo introdotto dall’articolo 37 del decreto legge n. 21/2022. E si tratta della terza pronuncia sul prelievo a carico delle imprese energetiche, dopo la sentenza n.111/2024 che ha bocciato l’inclusione delle accise nella base imponibile del tributo e la sentenza n. 180/2025 che ha invece confermato la legittimità del contributo dichiarando non fondate le censure sulla mancata deducibilità dall'Ires e ritenendo il prelievo non espropriativo.

Il caso di specie e il ricorso di Eni

Questa volta a sollevare le questioni di legittimità è stata la Corte di giustizia tributaria di Roma (con riferimento agli articoli 3, 42, 53 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo) chiamata a giudicare il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle entrate sulla richiesta di rimborso avanzata da Eni Global Energy Markets spa per oltre 203 milioni di euro di contributo straordinario versato nel giugno 2022.