Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiIncostituzionale l’obbligo posto a carico del condannato per un reato contro la pubblica amministrazione di pagare una somma pari al vantaggio ottenuto dalla commissione dell’illecito.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 18 giugno 2026, n. 108, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 322-quater del codice penale, ritenendo in proposito fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione.

La disposizione dichiarata incostituzionale prevede che «con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322 bis, [reati contro la Pa, ndr] è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno».

La violazione del principio di proporzionalità della pena

Secondo la Consulta, la previsione finisce per violare il principio di proporzionalità della pena, poiché la riparazione pecuniaria si cumula con la confisca obbligatoria dello stesso importo, con le l’obbligo di risarcire il danno provocato alla pubblica amministrazione e perfino con la pena detentiva inflitta per il reato.