Escludere dalle pene sostitutive i condannati per reati ostativi non è illegittimo, ma l’esecuzione delle pene detentive deve rispettare i principi di rieducazione e di umanità imposti dalla Costituzione.
La Consulta, con la sentenza 139, salva la riforma Cartabia, che nega l’applicazione delle misure alternative al carcere ai condannati per i cosiddetti reati ostativi, previsti dall’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario. Per il giudice delle leggi, rientra nella discrezionalità del legislatore sbarrare l’accesso al “beneficio” agli autori di una serie di reati, che vanno dai delitti commessi per finalità di terrorismo all’associazione di tipo mafioso, dalla riduzione in schiavitù al traffico di stupefacenti, fino alla violenza sessuale. Un semaforo rosso che la Corte costituzionale non considera in contrasto con la Carta, affermando però che il legislatore e l’amministrazione penitenziaria hanno il «preciso dovere» di assicurare a tutti i condannati a pene detentive «condizioni rispettose della dignità della persona e del principio di umanità della pena».
I dubbi della Corte d’Appello di Firenze
A invocare l’intervento della Consulta era stata la Corte d’Appello di Firenze, secondo la quale la preclusione voluta dalla Cartabia entrerebbe in rotta di collisione con l’articolo 3 della Costituzione a garanzia del principio di uguaglianza e con l’articolo 27 relativo alla funzione rieducativa della pena. Inoltre, sempre secondo il giudice remittente, il paletto introdotto con la riforma censurata avrebbe violato il criterio di delega, contenuto nell’articolo 1, comma 17, lettera c), della legge 134/2021.







