Il sovraffollamento del carcere può ora rientrare tra gli elementi di valutazione a favore della concessione dell'esecuzione della pena a domicilio.
Su questo principio si basa una sentenza del Tribunale di sorveglianza di Torino, con l'ordinanza del 5 agosto 2025 che ha concesso la misura domiciliare a un detenuto che, avendo una pena residua inferiore a quattro anni, aveva chiesto di espiarla nella propria abitazione perché affetto da una serie di patologie, tra cui obesità e cardiopatia ischemica.
Il Tribunale - secondo quanto riportato oggi dal Sole 24 ore - pur riconoscendo che il detenuto non versava in condizioni di incompatibilità con il regime detentivo, ha comunque ritenuto doveroso valutare l'effettiva necessità della permanenza in carcere di una persona affetta da patologie, pur non di notevole gravità, la cui incidenza, sommandosi alla difficoltà di vita all'interno di carceri eccessivamente affollate, comporti un surplus di sofferenza psicologica suscettibile di integrare una violazione costituzionale, sotto il profilo che tutela l'umanità della pena (articolo 27 Costituzione), e convenzionale, per violazione dell'articolo 3 Cedu che difende la dignità della persona umana.






