Roma, 29 lug. (askanews) – Rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta, compiuta dalla riforma Cartabia, di non consentire l’applicazione di pene sostitutive alla detenzione ai condannati per i reati indicati nell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario (i cosiddetti “reati ostativi”); ma il legislatore e l’amministrazione penitenziaria hanno il “preciso dovere” di assicurare a tutti i condannati a pene detentive “condizioni rispettose della dignità della persona e del principio di umanità della pena”. Lo ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza numero 139, depositata oggi, che ha giudicato non fondate le questioni sollevate da una giudice per l’udienza preliminare e dalla Corte d’appello di Firenze sull’articolo 59 della legge numero 689 del 1981, come modificata dalla riforma Cartabia.

I giudici dei procedimenti principali dovevano decidere della responsabilità penale di due imputati di violenza sessuale in un caso, e di violenza sessuale di gruppo in concorso con pornografia minorile nell’altro. Dal momento che, in entrambi i casi, la pena applicata in concreto non superava i quattro anni di reclusione, gli imputati – attualmente non sottoposti a misure cautelari – avrebbero potuto beneficiare dell’applicazione di pene sostitutive alla detenzione, se non fosse stato per la preclusione stabilita dalla norma censurata in relazione a tutti i reati ostativi, tra i quali rientrano anche quelli di cui gli imputati sono stati ritenuti colpevoli.