È costituzionalmente illegittimo il divieto di considerare prevalente o equivalente, nella determinazione della pena, la circostanza attenuante del vizio parziale di mente rispetto all’aggravante della rapina, che si realizza quando il fatto è commesso nei confronti di una persona che sta utilizzando un bancomat, o ha appena prelevato denaro da un bancomat. Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza numero 130, depositata ieri, con la quale ha ritenuto fondata una questione sollevata dal giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Macerata. Recupera così margini di discrezionalità l’autorità giudiziaria nell’esaminare casi di criminalità comune.

Il precedente

La Corte aveva già affrontato nel 2023 una questione analoga raggiungendo la stessa conclusione: aveva cioè dichiarato illegittimo il divieto di prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente sull’aggravante dell’avere commesso la rapina all’interno di un’abitazione.

In quell’occasione, la Consulta aveva ritenuto contraria al principio di eguaglianza la circostanza che il legislatore avesse previsto che sull’aggravante potesse prevalere l’attenuante della minore età e non, invece, quella del vizio parziale di mente. Infatti, in entrambi i casi il fatto è commesso da una persona che ha una minore capacità di intendere e di volere rispetto agli standard normali, con conseguente attenuata comprensione del disvalore della propria condotta e una più bassa capacità di controllo dei propri impulsi.