Nel reato di rapina la lieve entità del fatto deve potere prevalere sull’aggravante della recidiva. Lo afferma la Corte Costituzionale con la sentenza n. 117 depositata lunedì 21 luglio 2025.

A sollevare la questione erano stati i Gup dei tribunali di Sassari e Cagliari e la Cassazione, tutti concordi nel ritenere che il divieto di prevalenza viola gli articoli 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, per la sproporzione della pena rispetto alla gravità del fatto e per la sua inidoneità alla rieducazione del condannato.

Articolo 69 al centro del dibattito giuridico

L’articolo 69, quarto comma, del Codice penale, è già stato oggetto in passato di numerose pronunce di illegittimità costituzionale parziale, che hanno colpito il divieto di prevalenza di varie circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata. L’alterazione degli equilibri costituzionali è stata di volta in volta individuata in relazione a circostanze attenuanti riconducibili essenzialmente a tre filoni: circostanze espressive di un minore disvalore del fatto dal punto di vista della sua dimensione offensiva, circostanze riguardanti la persona del colpevole e circostanze attinenti alla collaborazione del colpevole dopo la commissione del delitto.