Bocciato il regime di procedibilità dello stalking: se il reato connesso diventa procedibile a querela, anche gli atti persecutori tornano perseguibili a querela. Lo afferma la Corte costituzionale con la sentenza n. 123 depositata ieri, giudicando illegittima una disposizione collocata nel correttivo alla riforma Cartabia del Codice di procedura penale.

Il quadro normativo

La sentenza si è dovuta confrontare con un intreccio di norme che incide sul regime della procedibilità dei delitti di violenza sessuale, atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, commessi prima dell’entrata in vigore della riforma, se connessi con un delitto di danneggiamento commesso su cose esposte alla pubblica fede.

L’intreccio

I tre delitti in questione sono perseguibili a querela della persona offesa, tranne che in una serie di ipotesi. Tra queste, quella in cui il delitto sia connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio. In questo caso, anche i tre delitti in questione diventano procedibili d’ufficio. Incerta però la disciplina applicabile se il delitto connesso era procedibile d’ufficio al momento della commissione dei fatti, ma poi diventato procedibile a querela per effetto di una modifica normativa successiva.