Il corteggiamento troppo pressante e sgradito all’oggetto del desiderio è stalking. La Cassazione ha così confermato le misure cautelari a carico del ricorrente con l’accusa di stalking, per aver rivolto le sue attenzioni con insistenza alla direttrice del carcere nel quale era ristretto. Senza successo, la difesa si gioca la carta della “sbandata” sull’onda della quale l’uomo aveva agito, non per condizionare la vita della dirigente carceraria, ma perché non era razionalmente in grado di trattenersi. Ma i giudici nell’ordinanza impugnata non avevano colto la differenza tra corteggiamento e stalking.
Il rischio di escalation
Di avviso diverso la Suprema corte che ha respinto il ricorso contro la custodia in carcere, mettendo l’accento sull’obiettivo dell’introduzione del reato di stalking (articolo 612-bis del Codice penale) che era quello di colmare un vuoto di tutela considerato inaccettabile rispetto a condotte che, anche se non violente, turbano la vittima. L’introduzione del reato è una protezione anticipata per punire comportamenti che, anche se all’inizio sembrano lievi, spesso degenerano nelle percosse, nella violenza privata, nelle lesioni personali o nella violenza sessuale, quando non sono alla base dei femminicidi.







