Illegittima la mancata previsione di un'attenuante comune per il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediantelesioni permanenti al viso, nelle forme più lievi. Il reato esaminato è infatti tale da abbracciare anche lesioni relativamente modeste, procurate in contesti di aggressività minore e occasionale e senza dolo intenzionale. Allo stesso modo, vista la su ampiezza, va rimossa anche l'obbligatorietà e la perpetuità della sanzione interdittiva. La Corte costituzionale, con la sentenza numero 83, pur ribadendo l'importanza di una tutela rafforzata, fa cadere un pezzo del Codice rosso (articolo 583-quinquies del codice penale inserito dalla legge numero 69/2019) relativo alle pene per il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Le pene eccessivamente aspre

Il primo comma dell'articolo 583-quinquies è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata – reclusione da otto a quattordici anni – sia diminuita, in misura non eccedente un terzo, quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione o per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità; il secondo comma dello stesso articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui stabilisce che la condanna o il patteggiamento per il reato in questione comporta l'interdizione automatica e perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno, anziché prevedere che questa pena accessoria sia applicabile facoltativamente dal giudice, in base agli ordinari criteri discrezionali e nel rispetto del limite legale di durata massima di dieci anni.