Il ricorso aveva come oggetto l'utilizzo e la messa a disposizione ai membri della Commissione di alcune intercettazioni telefoniche e messaggi istantanei ai quali il senatore aveva preso parte, interloquendo con una persona sottoposta a indagini della Procura di Caltanissetta

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La Corte costituzionale, con un'ordinanza depositata oggi, ha dichiarato l'inammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal senatore Roberto Maria Ferdinando Scarpinato nei confronti della Commissione parlamentare Antimafia. Il ricorso aveva come oggetto l'utilizzo e la messa a disposizione ai membri della Commissione di alcune intercettazioni telefoniche e messaggi istantanei ai quali il senatore aveva preso parte, interloquendo con una persona sottoposta a indagini della Procura di Caltanissetta. Per la Corte, in queste circostanze è esclusivamente l'Assemblea che può promuovere il conflitto. Scarpinato lamentava, in particolare, che la Commissione parlamentare avesse utilizzato e consentito ai suoi membri l'accesso a quelle intercettazioni senza avere preventivamente richiesto al Senato l'autorizzazione. L'ordinanza dichiara l'inammissibilità del ricorso, sottolineando che, quando la lesione delle prerogative del parlamentare proviene da soggetti esterni alle Camere (quali, tra gli altri, il Governo o l'Autorità giudiziaria), la tutela spetta di regola all'organo parlamentare di appartenenza. In questi casi - viene sottolineato - opera il cosiddetto principio di assorbimento: le attribuzioni costituzionali del singolo deputato o senatore vengono fatte valere collegialmente dalla Camera di appartenenza, promuovendo conflitto di attribuzione tra poteri.