Nell’articolo dell’ottimo Alessandro Rico comparso sulla Verità dell’11 agosto scorso ritorna ancora una volta a galla, laddove si fa riferimento all’esistenza di numerose associazioni di avvocati dedite alla sistematica assistenza dei «migranti», il problema costituito dalla indiscriminata possibilità, per questi ultimi, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in tutte le procedure di impugnazione attinenti alle richieste di protezione internazionale.

Il che rappresenta un grosso ostacolo alla sollecita definizione di tali procedure senza, peraltro, corrispondere ad un assoluto ed imprescindibile diritto dei richiedenti.

Cosa prevede la Direttiva Europea 1346 del 2024

La vigente direttiva europea n. 1346 del 2024 prevede, infatti, espressamente, all’art. 29, comma 3, lett. b), che l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite possano essere negate se «si ritiene che il ricorso o il riesame non abbiano prospettive concrete di successo, in particolare se il ricorso o il riesame si trova a un secondo grado di giudizio o superiore».

E dovrebbe, in particolare, ritenersi destinata, di regola, all’insuccesso ogni impugnazione avverso provvedimenti di diniego della protezione internazionale adottati nei numerosi casi, elencati negli articoli 28 ter e 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, in cui la relativa richiesta sia da considerare inammissibile o manifestamente infondata.