Dalla giustizia Ue arriva prima un inatteso “via libera” e subito dopo il probabile dietrofront sulla detrazione retroattiva dell’Iva. Apriamo la consueta retrospettiva estiva sulla giurisprudenza unionale in materia di Iva degli ultimi dodici mesi con un caso inedito e clamoroso: la divergenza di opinioni fra il Tribunale Ue, che è subentrato alla Corte di giustizia Ue nella competenza a decidere le questioni pregiudiziali in tema di Iva sollevate dal 1° ottobre 2024, e la Corte stessa, che ha mantenuto un particolare diritto di revisione delle decisioni del Tribunale. Così è accaduto che mentre il Tribunale, con la sorprendente sentenza 11 febbraio 2026, T-689/24, ha dichiarato che l’Iva sugli acquisti può essere detratta con riferimento al periodo d’imposta nel quale è divenuta esigibile, anche se la fattura del fornitore è pervenuta nel periodo successivo, purché in tempo per la liquidazione del periodo precedente, la Corte, che nel 1994 si era chiaramente pronunciata in senso differente, ha subito attivato la procedura di riesame, che dovrebbe sfociare a breve in una decisione definitiva.

La sentenza del Tribunale Ue

La controversia principale che ha portato la questione al Tribunale Ue scaturisce dal parere negativo rilasciato dal fisco polacco ad una società che aveva chiesto di sapere se potesse detrarre l’Iva relativa ad acquisti di gas ed energia effettuati in un determinato periodo d’imposta, regolarmente indicata nelle fatture emesse dai fornitori, anche se dette fatture erano pervenute dopo la chiusura di tale periodo d’imposta, ma prima della presentazione della relativa dichiarazione. Nel solco della giurisprudenza precedente, infatti, il fisco dichiarava che l’esercizio del diritto alla detrazione, sotto il profilo formale, è subordinato alla condizione del ricevimento della fattura e può pertanto essere esercitato nel periodo nel corso del quale si è realizzata tale condizione, anche quando i presupposti sostanziali si siano verificati precedentemente.