Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiStop al superprivilegio anticipato per il fondo gestito da MedioCredito Centrale (MCC): la Cassazione riscrive i concordati. Finché la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI non è stata escussa, la banca resta un creditore chirografario e non può beneficiare del “superprivilegio” previsto dall’articolo 9, comma 5, del dlgs n. 123/1998. Con la sentenza 3 agosto 2026, n. 24405, i giudici del Palazzaccio fissano una regola destinata a incidere direttamente sulla costruzione delle proposte di concordato preventivo in continuità.

La questione nasce da una proposta che riconosceva alle banche assistite dalla garanzia MCC un trattamento più favorevole rispetto ai crediti tributari privilegiati. La scelta poggiava sulla ritenuta sostanziale certezza della futura escussione e, quindi, dell’ingresso del Fondo nella posizione creditoria con la prelazione prevista dalla disciplina degli interventi pubblici alle imprese.

Il privilegio non si anticipa

La Suprema corte respinge questa impostazione. Il privilegio appartiene al soggetto pubblico garante e sorge soltanto dopo il pagamento della banca e la conseguente surrogazione. Prima di quel momento il credito resta intestato all’istituto finanziatore e conserva la propria natura originaria. Non è quindi possibile attribuire alla banca un trattamento “anticipatamente privilegiato” sulla base di un evento futuro, ancorché probabile.