Dagli eGate aeroportuali agli stadi, dai fotosegnalamenti del Viminale alla videosorveglianza urbana, l’Italia usa già il riconoscimento facciale, non è certo una novità. Lo schema di decreto legislativo[1] che recepisce l’AI Act dell’UE[2] non introduce la tecnologia: ne riscrive il perimetro giuridico. Ed è su quel perimetro, non sull’esistenza degli strumenti, che si gioca la partita[3].Indice degli argomenti
Il decreto sul riconoscimento facciale interviene su un sistema già attivoRiconoscimento facciale tra verifica individuale e ricerca di massaSARI e riconoscimento facciale nelle indagini di poliziaIl precedente dello stadio Olimpico e il limite dei sette giorniIl decreto sul riconoscimento facciale tra tempo reale e uso a posterioriIl fronte criticoLe condizioni del Garante sul decreto e sui dati biometriciRiconoscimento facciale e rischio di errore differenzialeAI Act e regole europee per il riconoscimento faccialeRiconoscimento facciale, riserva di giurisdizione e prevenzioneIl criterio per valutare il decreto oltre gli schieramentiI confini del riconoscimento facciale dopo il decretoNoteIl decreto sul riconoscimento facciale interviene su un sistema già attivoIl riconoscimento facciale non è un’ipotesi futura di cui l’Italia sta discutendo l’ammissibilità. È un’infrastruttura già installata, stratificata in una decina d’anni di provvedimenti, sperimentazioni e autorizzazioni. Comincia, per la maggior parte delle persone, sul palmo della mano: lo smartphone che si sblocca guardandolo. Prosegue in aeroporto, agli eGate di Fiumicino, Ciampino, Bari, Brindisi, dove la telecamera confronta il volto del passeggero con la fotografia nel chip del passaporto elettronico. Arriva negli stadi, dove i sistemi ai varchi associano il viso al nominativo del biglietto. E si estende, sul versante investigativo, agli archivi della Polizia di Stato.Discutere lo schema di decreto legislativo sull’IA nelle attività di polizia (l’Atto del Governo n. 418, composto da 22 articoli, attualmente all’esame delle commissioni parlamentari per i pareri, con termine fissato al 25 agosto 2026)[4] senza questa premessa significa fraintenderne la posta.C’è poi un ulteriore elemento di contesto che il dibattito tende a trascurare, e che invece è dirimente: in Italia vige una moratoria. La legge di conversione del decreto Milleproroghe, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2026, ha prorogato al 31 dicembre 2027 la sospensione dell’installazione e dell’uso di sistemi di riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte di soggetti pubblici e privati. L’eccezione è già circoscritta, e con una struttura a doppio binario: le autorità competenti per la prevenzione e la repressione dei reati possono impiegare tali sistemi solo previo parere favorevole del Garante, tranne che per le attività di polizia giudiziaria e per le funzioni giurisdizionali o del pubblico ministero, per le quali quel parere non è richiesto perché il presidio è la stessa autorità giudiziaria[5]. È lo stesso schema, controllo del Garante da un lato, riserva di giurisdizione dall’altro, che il decreto 418 riprende e sviluppa.A maggior ragione dunque, il decreto non scrive su una tela bianca: interviene dentro un divieto vigente, e ne ridisegna proprio l’eccezione. Non accende una tecnologia spenta: interviene su un ecosistema attivo, ridefinendone le basi giuridiche e, in almeno un punto, spostandone i confini. Per capire dove, serve prima mappare cosa esiste e quali regole lo governano oggi.Riconoscimento facciale tra verifica individuale e ricerca di massaLa distinzione tecnica che tutto il diritto in materia insegue è più semplice di quanto sembri. Lo sblocco dello smartphone è una verifica uno a uno: il dispositivo controlla se il volto inquadrato coincide con quello del proprietario, il modello biometrico resta (dovrebbe restare) cifrato nel telefono, serve ad autenticare chi lo possiede. È un rapporto consensuale e chiuso: io, il mio volto, il mio dispositivo.Il software in uso alle forze di polizia lavora invece uno a molti: parte da un volto, ricavato da una foto o da un fotogramma, e lo confronta con le immagini di una banca dati, restituendo un elenco di possibili corrispondenze ordinate per similarità. Qui il volto smette di essere una chiave che apre solo la propria serratura e diventa una chiave di ricerca dentro un archivio che può contenere anche persone che non hanno commesso alcun crimine. È in questo passaggio, dal consenso alla ricerca e dall’uno-a-uno all’uno-a-molti, che si concentra la questione giuridica. La stessa famiglia tecnologica, spostata di contesto, cambia natura: da comodità individuale a strumento di identificazione di soggetti ignari di essere inquadrati.Ma stabilire chi viene identificato non basta: conta anche quando. Perché sulla seconda asse, quella temporale, il diritto europeo e nazionale ha costruito l’intera architettura dei divieti, distinguendo tra identificazione a posteriori e identificazione in tempo reale. Non è una sfumatura tecnica.E’ piuttosto la linea su cui l’AI Act ha costruito l’intera architettura dei divieti. Il Regolamento AI la definisce con precisione al Considerando 17 e all’art. 3: si ha identificazione in tempo reale quando la cattura del dato biometrico, il confronto e l’identificazione avvengono tutti simultaneamente, quasi simultaneamente o comunque senza ritardo significativo; si ha identificazione a posteriori quando il dato è già stato raccolto e il confronto interviene solo dopo, su materiale (filmati di videosorveglianza, fotografie) generato prima dell’uso del sistema rispetto alle persone interessate.[6]La differenza non è cronometrica ma giuridica, e tocca il modo stesso in cui la libertà viene incisa. Nel tempo reale, il cittadino viene identificato mentre attraversa lo spazio pubblico: la sorveglianza è simultanea al comportamento, e può orientarlo, perché chi sa di poter essere riconosciuto in diretta a un corteo può decidere di non parteciparvi. È la ragione per cui l’art. 5 dell’AI Act la vieta come regola generale, ammettendola solo per le eccezioni tassative già menzionate Nell’identificazione a posteriori, invece, l’incisione è differita: il confronto avviene su immagini già archiviate, quando il fatto è concluso.Per questo il Regolamento la colloca tra i sistemi ad alto rischio (Allegato III) anziché tra le pratiche vietate: un rischio da governare, non un divieto da derogare. Va però ricordato che questa collocazione è essa stessa il frutto di un compromesso: nella versione approvata dal Parlamento europeo entrambe le forme di identificazione biometrica remota, in tempo reale e a posteriori, figuravano tra le pratiche vietate; è stato l’esito del trilogo a restringere il divieto alla sola modalità in tempo reale.[7]Ma proprio qui si annida il punto più insidioso, ed è quello su cui lo schema italiano va osservato con attenzione. La distinzione tra i due regimi è funzionale, non tecnologica: lo stesso dispositivo può operare in entrambe le modalità, e il divieto si attacca al modo d’uso, non all’hardware.[8] L’AI Act lo sa, e per evitare aggiramenti stabilisce espressamente che non si può convertire un sistema in tempo reale in uno «a posteriori» inserendo un ritardo artificiale o minore: il criterio è sostanziale, e se la persona ha verosimilmente già lasciato l’area quando l’analisi si compie, il sistema resta «in tempo reale» agli effetti del divieto.[9] È la stessa preoccupazione che una parte della dottrina e le organizzazioni per i diritti digitali, da EDRi al dibattito sul Verfassungsblog, hanno espresso fin dalla prima stesura del Regolamento: la linea tra «post» e «real-time» rischia di diventare una scappatoia. E non si tratta di un timore isolato: già nel 2021 il Comitato europeo per la protezione dei dati e il Garante europeo, in un parere congiunto, avevano rilevato come la categorizzazione binaria fosse viziata all’origine, potendo i sistemi «a posteriori» comportare per i diritti fondamentali pericoli non meno profondi di quelli in tempo reale.[10] Perché anche l’identificazione differita, applicata sistematicamente ai filmati di una manifestazione, produce un tracciamento persistente e un effetto dissuasivo sull’esercizio dei diritti non lontano da quello della sorveglianza dal vivo.[11]Questa cornice è la chiave di lettura dell’intero provvedimento italiano. Perché la costituzione anticipata di un archivio biometrico di chi accede a uno stadio o a una piazza, formalmente «a posteriori» poiché il riconoscimento scatta dopo il reato, realizza esattamente ciò che la distinzione europea vuole tenere separato: l’estrazione dei tratti biometrici di una folla mentre transita, differendo solo il momento del confronto. Non è un caso che la disciplina europea, proprio per i sistemi a posteriori, richieda (all’art. 26 del Regolamento) che l’uso sia limitato alla ricerca mirata di una persona sospettata o condannata, e vieti l’impiego non mirato privo di collegamento con un reato: è la stessa soglia che il rilievo del Garante contesta al comma 3 dell’articolo 10.La dottrina ha peraltro osservato che, per i sistemi a posteriori, l’AI Act non riproduce nemmeno la soglia di gravità dei reati prevista per il tempo reale, lasciando così meno definiti i confini del loro impiego legittimo.[12] E la storia italiana recente è, in gran parte, la storia di come l’ordinamento ha trattato questa seconda categoria: prima con lo stop a SARI Real-Time nel 2021, poi con la moratoria che vieta il riconoscimento in tempo reale fino al 2027. Il decreto si muove dentro questa storia, e la posta è se il confine tra le due categorie regga o si assottigli fino a scomparire.SARI e riconoscimento facciale nelle indagini di poliziaIl cuore del sistema investigativo si chiama SARI, Sistema Automatico di Riconoscimento Immagini, acquistato dal Ministero dell’Interno nel 2017 e operativo, nella sua funzionalità in differita, dal 2018.[13] Nella sua versione Enterprise, SARI opera a posteriori: partendo dall’immagine di un «volto ignoto», effettua una ricerca computerizzata nell’A.F.I.S., l’Automated Fingerprint Identification System gestito dal Viminale, che raccoglie i fotosegnalamenti effettuati dalla Polizia in Italia. Due algoritmi propongono all’operatore un elenco di immagini corrispondenti per grado di similarità; la comparazione fisionomica finale, precisa il Viminale, resta affidata a operatori specializzati.[14] Il software è sviluppato da un’azienda italiana, Reco 3.26, con sede a Lecce e specializzazione in computer vision, che fornisce anche i sistemi installati in ambito sportivo.Fin qui il chi e il come: un sistema a posteriori, con l’uomo a chiudere la catena.È però sull’evoluzione in tempo reale che si colloca lo snodo giuridico più importante del decennio. A SARI Enterprise il Ministero dell’Interno intendeva affiancare SARI Real-Time: telecamere in un’area circoscritta, estrazione in diretta dei modelli biometrici dei passanti, confronto con una watch-list che la documentazione ministeriale prevedeva potesse contenere fino a 10.000 volti, con generazione di un alert in caso di possibile corrispondenza. Il salto, rispetto a Enterprise, è di natura e non di grado: non più il confronto di un volto già isolato dall’indagine, ma l’analisi biometrica di tutti i volti che attraversano l’inquadratura.È esattamente su questo salto che, nel marzo 2021, con il provvedimento n. 127, il Garante per la protezione dei dati personali espresse parere sfavorevole[15]. Le motivazioni valgono ancora oggi come griglia di lettura dell’intera materia, perché non erano di dettaglio ma di sistema. Primo: mancava una base giuridica che legittimasse il trattamento automatizzato di dati biometrici a fini di sicurezza; non basta uno strumento tecnico, serve una norma che lo autorizzi e ne definisca i limiti. Secondo: per come era progettato, il sistema avrebbe realizzato una forma di sorveglianza indiscriminata, potendo elaborare i dati biometrici di tutte le persone presenti nell’area sorvegliata, comprese quelle estranee a qualsiasi attenzione investigativa, persone a manifestazioni politiche e sociali incluse. Terzo, e più profondo: il Garante avvertiva che singole iniziative, sommate tra loro, possono definire un nuovo modello di sorveglianza e introdurre un cambiamento non reversibile nel rapporto tra individuo e autorità.Quest’ultimo passaggio è la chiave. Il Garante non ragionava sul singolo dispositivo, ma sull’effetto cumulativo. E chiedeva ai legislatori di stabilire norme specifiche che garantissero necessità e proporzionalità prima che l’infrastruttura, pezzo dopo pezzo, si consolidasse in un fatto compiuto. È il monito che il decreto in discussione, cinque anni dopo, mette alla prova.Il precedente dello stadio Olimpico e il limite dei sette giorniEppure un modello che prova a rispondere a quel monito esisteva già. Lo stadio merita attenzione perché anticipa, in scala ridotta e con garanzie definite, molte delle domande che il decreto ripropone oggi in scala allargata. Allo Stadio Olimpico di Roma operano sistemi di identificazione biometrica remota a posteriori destinati a individuare tifosi sospettati di disordini o reati. La cornice non è recente: nel 2016 il Garante autorizzò una tecnologia che acquisisce il volto ai varchi e lo associa al nominativo del biglietto, ma lo fece entro limiti precisi: uso esclusivo da parte della Polizia, finalità circoscritte a reati e condotte da Daspo, cancellazione automatica delle immagini dopo sette giorni.[16]Il precedente insegna due cose. La prima è che l’ordinamento italiano non ha mai trattato il riconoscimento facciale come vietato in assoluto: lo ha ammesso, ma vincolandolo a finalità determinate, a un titolare unico, a tempi di conservazione definiti. La seconda è che la soglia dei sette giorni, che ritroviamo nel decreto, nasce come garanzia: un tetto alla persistenza del dato. Il punto è se quella soglia, spostata dal contesto controllato dello stadio del 2016 all’accesso generalizzato di piazze e stazioni previsto dallo schema attuale, conservi la stessa funzione di limite o ne assuma invece una diversa.Il decreto sul riconoscimento facciale tra tempo reale e uso a posterioriQui entra il provvedimento in discussione. Il decreto recepisce il Regolamento (UE) 2024/1689, l’AI Act, e distingue, coerentemente con esso, tra identificazione in tempo reale e a posteriori, sottoponendole a regimi separati. Sul piano dell’impianto, dà finalmente una base normativa a trattamenti che, come il caso SARI Real-Time ha mostrato, ne erano privi: e la riserva di legge era esattamente ciò che il Garante reclamava nel 2021. È un fatto rilevante, e in sé non negativo. Il problema non è che il decreto disciplini, ma come disciplina in un punto specifico.L’identificazione in tempo reale, quella che nel 2021 fu bloccata, viene ammessa solo per finalità tassative, modellate sull’articolo 5 dell’AI Act: la ricerca di vittime di reati gravissimi come sequestro, tratta e sfruttamento sessuale, la ricerca di persone scomparse, la prevenzione di una minaccia imminente e concreta per la vita o l’incolumità delle persone, il contrasto a un attacco terroristico.[17]È il perimetro più stretto che il Regolamento conosca, e il decreto vi si attiene: la regola europea vieta in via generale questo tipo di identificazione negli spazi pubblici e ne consente l’uso solo come eccezione mirata, necessaria e proporzionata, subordinata all’autorizzazione preventiva di un’autorità indipendente. Che nel testo italiano prende un nome preciso: il Procuratore della Repubblica per gli usi di prevenzione, il giudice per le indagini preliminari per quelli investigativi.Sul tempo reale, in particolare, il testo ufficiale corregge una lettura diffusa. Il decreto costruisce due canali distinti, con due livelli di garanzia. L’articolo 8 disciplina l’uso a fini di prevenzione e protezione (minacce gravi, persone scomparse, vittime di reati specifici): qui la regola è l’autorizzazione preventiva del Procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato che indica finalità, durata non superiore a quindici giorni prorogabili, area e persone interessate; solo nell’urgenza qualificata da un pregiudizio grave e irreparabile è consentita l’attivazione immediata da parte delle Forze di polizia, previa comunicazione anche orale al Procuratore, con richiesta di autorizzazione entro ventiquattro ore e decisione dello stesso Procuratore nelle ventiquattro successive. Il «pubblico ministero avvisato a voce», insomma, non è la regola ma l’eccezione d’urgenza, e resta comunque soggetto a un vaglio a strettissimo termine.[18]Il secondo canale, quello propriamente investigativo, alza ancora l’asticella. È affidato al nuovo articolo 359-ter del codice di procedura penale, che colloca l’identificazione biometrica in tempo reale tra i mezzi di ricerca della prova nelle indagini preliminari. Qui la garanzia è massima e la scelta legislativa netta: l’impiego è subordinato alla richiesta del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari «e non a un’autonoma autorizzazione del pubblico ministero», precisa la relazione, con un meccanismo di doppia convalida modellato su quello delle intercettazioni. È un dato che va riconosciuto, perché smentisce l’idea di un impianto costruito per aggirare il giudice: sul canale investigativo il decreto adotta lo standard più garantista dell’ordinamento, la riserva di giurisdizione piena.[19]Il fronte criticoIl nodo è però altrove, nell’articolo 10, comma 3, che disciplina l’identificazione a posteriori integrata nella videosorveglianza. Il riconoscimento a posteriori vero e proprio è previsto solo dopo la commissione di un reato, per identificare persone già indiziate sulla base di elementi oggettivi e verificabili, con il Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, come titolare del trattamento. Fin qui, nulla che ecceda la logica investigativa ordinaria.Il problema nasce dal modo in cui quel riconoscimento viene reso possibile. Nella formulazione attuale, in luoghi ed eventi con esigenze di ordine e sicurezza pubblica , stadi, concerti, manifestazioni, stazioni, grandi eventi, aree urbane, i dati biometrici di tutte le persone che accedono potrebbero essere elaborati e memorizzati localmente, insieme ai dati anagrafici e all’eventuale identificativo del posto assegnato, con cancellazione dopo sette giorni e conservazione dei log per cinque anni. Il testo parla genericamente di «dati biometrici»: alcune cronache vi hanno letto anche la scansione dell’iride, dettaglio che l’articolato non specifica.E qui sta il punto tecnicamente decisivo, spesso frainteso: per quei sette giorni non si conservano i video, ma i dati biometrici già estratti dai volti, template numerici, non immagini da guardare. Il riconoscimento scatterebbe solo dopo il reato; ma i dati necessari a riconoscere chiunque verrebbero preparati prima, quando un reato, un’indagine e persino un sospettato potrebbero ancora non esistere.È esattamente la caratteristica che aveva fatto bocciare SARI Real-Time: l’elaborazione biometrica di una platea indifferenziata, a monte di qualsiasi collegamento con un fatto. C’è una differenza tecnica rilevante, qui la ricerca sui dati parte a posteriori, ma anche una somiglianza sostanziale: l’archivio biometrico dell’intera folla si costituisce comunque in via anticipata. Come ha osservato la stampa specializzata, il decreto non riattiva formalmente SARI Real-Time, ma crea la base giuridica per sistemi dalle caratteristiche analoghe. E rovescia la sequenza che un ordinamento liberale dà per acquisita: prima il fatto, poi il sospetto, poi l’atto d’indagine. Qui l’atto preparatorio precede il fatto.Va detto, per correttezza verso il testo, che lo stesso articolo 10 contiene un contrappeso. Il comma 10 vieta espressamente di utilizzare i sistemi «per finalità di identificazione biometrica generalizzata, non mirata e priva di collegamento con uno specifico reato o procedimento penale», e il comma 9 esclude che una decisione con effetti giuridici negativi possa fondarsi unicamente sul riconoscimento. La tensione è dunque interna alla norma: il comma 3 consente la costituzione anticipata dell’archivio dei volti, il comma 10 vieta l’identificazione generalizzata.È proprio in questa apparente contraddizione che si inserisce il rilievo del Garante, il quale non chiede di sopprimere il riconoscimento a posteriori, ma di spostare l’elaborazione biometrica al momento successivo alla registrazione, così che il comma 3 non svuoti dall’interno il divieto del comma 10.Le condizioni del Garante sul decreto e sui dati biometriciLa coerenza dell’Autorità nel tempo è essa stessa un dato. Sul nuovo schema il Garante ha espresso un parere complessivamente favorevole, reso il 14 luglio 2026 (provv. n. 531), riconoscendo la legittimità dell’impianto e l’utilità della copertura normativa; ma ha chiesto di modificare proprio il comma sulla raccolta a posteriori generalizzata.[20] Il trattamento automatizzato dei dati biometrici di tutte le persone presenti, ha osservato, non è coerente con l’articolo 26 dell’AI Act, che ammette il riconoscimento a posteriori solo per ricerche mirate: preparare in anticipo l’archivio di un’intera folla è cosa diversa. La formula rischia di legittimare una «raccolta massiva e preventiva», sproporzionata e potenzialmente in contrasto con il diritto europeo.La soluzione indicata dall’Autorità è tecnica e circoscritta, ed è ciò che rende il dibattito risolvibile anziché puramente ideologico: non rinunciare al riconoscimento a posteriori, ma spostare nel tempo il momento dell’elaborazione biometrica. Prima si conservano le immagini, come in qualsiasi videosorveglianza autorizzata; poi, e solo quando emerge una specifica esigenza operativa, si estraggono e confrontano i dati pertinenti a quell’indagine. La differenza occupa poche righe nel testo e uno spazio ampio nella vita delle persone riprese: nel primo caso la telecamera registra un filmato; nel secondo il sistema estrae i tratti identificativi di chiunque transiti.Il Garante chiede inoltre di richiamare le garanzie contro discriminazioni ed errori previste dalla disciplina sui dati nelle attività di polizia, e di ribadire che nessuna decisione con effetti giuridici negativi possa fondarsi unicamente sull’esito del riconoscimento: l’algoritmo propone, la responsabilità resta umana.Il parere non si ferma al principio, ma indica i presìdi tecnici. Chiede di prevedere, per la banca dati di riferimento, requisiti di qualità e misure di sicurezza, e soprattutto la «non incrementalità del set di confronto per ogni singolo utilizzo autorizzato»: l’archivio non deve accrescersi a ogni impiego, altrimenti da strumento d’indagine diventa deposito permanente. Chiede di circoscrivere le deroghe all’obbligo di cancellare i dati acquisiti illegittimamente, ancorandole ai soli presupposti di liceità previsti dalla norma. E chiede di integrare l’articolo 9 dello schema, che rinviava alla sola valutazione d’impatto dell’AI Act, con il richiamo all’ulteriore valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prevista dagli artt. 23 e 24 del d.lgs. 51/2018. Sono le condizioni che trasformano una copertura normativa astratta in garanzie verificabili.Il parere, letto per intero, è più articolato di come è stato riassunto: favorevole, ma subordinato a sette condizioni puntuali. Alcune sono già emerse: quelle sull’articolo 10 e sulla banca dati di riferimento; le altre completano il quadro. Il Garante chiede di sostituire, all’articolo 3, la formula «revisione umana qualificata» con quella più ampia di «sorveglianza umana», per allinearla all’articolo 14 dell’AI Act; di vietare, nelle collaborazioni di ricerca dell’articolo 4, l’uso stesso dei dati operativi sensibili, imponendo in loro vece dati sintetici o pseudonimizzati; di associare l’Autorità al funzionamento degli spazi di sperimentazione che trattino dati personali; e di estendere anche all’articolo 13, cioè al canale investigativo, il divieto espresso di banche dati costituite con scraping non mirato, già previsto per l’articolo 8. Sul comma 9 dell’articolo 10, infine, chiede una clausola di salvaguardia che richiami le garanzie antidiscriminatorie dell’articolo 8 del d.lgs. 51/2018.Sono richieste di ortopedia normativa, non di demolizione: il segno di un impianto giudicato salvabile, purché irrobustito nei punti in cui le garanzie restano enunciate più che operative.[21]Riconoscimento facciale e rischio di errore differenzialeC’è inoltre una dimensione che il dibattito giuridico rischia di trattare come sfondo e che invece è centrale: l’affidabilità degli algoritmi non è uniforme, e la sua disuniformità ha un profilo discriminatorio documentato. Il test condotto nel 2019 dal NIST statunitense su 189 algoritmi di 99 sviluppatori rilevò, nella verifica uno-a-uno, tassi di falsi positivi da dieci a cento volte più alti per i volti asiatici e afroamericani rispetto a quelli caucasici; e nella ricerca uno-a-molti, quella tipica delle indagini di polizia, i tassi più elevati gravavano sulle donne afroamericane.[22] A monte, già lo studio Gender Shades del 2018 aveva misurato, su sistemi commerciali di classificazione del genere, un errore fino al 34,7% per le donne dalla pelle scura contro lo 0,8% per gli uomini dalla pelle chiara.[23] I due studi misurano compiti diversi, identificazione l’uno, classificazione l’altro ma convergono su un punto: l’errore non si distribuisce in modo neutro. E la distanza e il movimento dei soggetti ripresi, condizioni normali in uno spazio pubblico affollato, ne accentuano ulteriormente l’incidenza.La conseguenza è asimmetrica rispetto agli usi consensuali. Se il riconoscimento fallisce sullo smartphone, il dispositivo chiede un codice e il problema si risolve in un secondo; se fallisce in uno spazio pubblico sorvegliato, può indicare alla polizia la persona sbagliata, e concentra questo rischio proprio su categorie già più esposte. È la ragione per cui il richiamo del Garante alle garanzie contro discriminazioni ed errori, e all’obbligo di intervento umano qualificato, non è una clausola di stile: è il presidio contro un errore che la tecnologia produce in modo statisticamente prevedibile e socialmente selettivo.AI Act e regole europee per il riconoscimento faccialeSullo sfondo resta la cornice che vincola il legislatore nazionale. L’AI Act stabilisce, all’articolo 5, che l’identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi accessibili al pubblico a fini di contrasto è vietata come regola generale, salvo eccezioni tassative, necessarie e proporzionate, autorizzate da un’autorità indipendente con decisione vincolante e delimitate nel tempo, nello spazio e rispetto alle persone bersaglio. L’identificazione a posteriori è invece classificata come sistema ad alto rischio: non vietata, ma subordinata dall’articolo 26 alla ricerca mirata di soggetti determinati, sospettati o condannati, in relazione a un caso concreto, con divieto di impiego non mirato.A monte, la protezione dei dati nelle attività di polizia è retta dalla Direttiva (UE) 2016/680, attuata in Italia dal d.lgs. 51/2018, rispetto alla quale le regole dell’AI Act operano, per l’identificazione in tempo reale, come disciplina speciale.[24]Interpellata sul contesto italiano, la Commissione europea ha ribadito il principio: il riconoscimento facciale negli spazi accessibili al pubblico è, in linea generale, una pratica vietata, astenendosi però dal giudizio puntuale sul singolo provvedimento nazionale, di cui non aveva tutti gli elementi. La distinzione è importante: una dichiarazione di principio non equivale a una procedura d’infrazione, e il merito della compatibilità andrà valutato sul testo definitivo, quando sarà notificato a Bruxelles. Ma la regola è chiara, e il margine di recepimento riguarda le modalità, non la possibilità di convertire un divieto con eccezioni tassative in un’autorizzazione a maglie larghe.Riconoscimento facciale, riserva di giurisdizione e prevenzioneC’è una lettura, proveniente dall’avvocatura penale, che colloca il decreto dentro una tendenza più ampia e ne mette a fuoco il nodo costituzionale. Per l’Osservatorio misure di prevenzione dell’Unione Camere penali, il problema non è il singolo strumento ma l’equilibrio tra i poteri dello Stato: nell’ordinamento costituzionale, ogni compressione della libertà personale, e con essa dei diritti di circolazione e di proprietà, può avvenire solo con atto motivato dell’autorità giudiziaria, che autorizza le operazioni d’indagine più invasive, dalle intercettazioni in giù, e ne mantiene il controllo mentre gli organi di polizia le eseguono.Spostare la raccolta di dati biometrici a monte di quel vaglio, affidandola all’iniziativa autonoma della polizia, significa, secondo questa lettura, erodere la riserva di giurisdizione che l’art. 13 della Costituzione pone a presidio della libertà personale.[25]Il rilievo si salda a un fenomeno finora lasciato sullo sfondo: la progressiva centralità della prevenzione rispetto all’accertamento processuale. Lo stesso Osservatorio richiama, come sintomo della tendenza, il fermo preventivo di polizia introdotto per decreto-legge, in cui il controllo interviene dopo l’adozione della misura restrittiva, non prima, ed è affidato al pubblico ministero anziché a un giudice terzo: un doppio scostamento dalla sequenza che l’art. 13 Cost. impone. È lo stesso schema del «pubblico ministero avvisato anche a voce» previsto dal decreto per l’attivazione in urgenza dei sistemi in tempo reale, dove il vaglio non solo segue l’atto invasivo anziché precederlo, ma resta affidato alla parte pubblica e non al giudice.E il riconoscimento facciale a posteriori non nasce isolato: si innesta su un’infrastruttura predittiva già in costruzione. Dal 2020 il Dipartimento di pubblica sicurezza sviluppa «Giove», un sistema di analisi automatizzata, erede del software KeyCrime sperimentato dalla Questura di Milano dal 2008, pensato per incrociare le banche dati delle forze dell’ordine e individuare le serie criminali su cui modellare la distribuzione dei controlli.[26] Strumenti di questo tipo sollevano la stessa obiezione tecnica vista per il riconoscimento facciale, ovvero il rischio di bias selettivo quando l’algoritmo pesa fattori correlati a etnia, condizione economica o provenienza, e una obiezione di sistema più radicale: la sostituzione, denunciata dai penalisti, di un accertamento di responsabilità «al di là di ogni ragionevole dubbio» con una selezione preventiva rimessa alla competenza della polizia.È la logica che la letteratura, e prima ancora la fantascienza di Philip Dick, ha battezzato precrimine: agire sul sospetto prima del fatto. Non è la direzione che il decreto impone, ma è l’inclinazione contro cui la riserva di giurisdizione funziona da contrappeso e la ragione per cui la richiesta, avanzata in sede parlamentare, di riportare l’autorizzazione sotto il controllo del giudice tocca qualcosa di più di un dettaglio procedurale.Il criterio per valutare il decreto oltre gli schieramentiSpogliata delle contrapposizioni, la questione si lascia misurare con tre criteri tecnici, gli stessi che il Garante applica dal 2021.Base giuridica e finalità. Il principio della riserva di legge è soddisfatto: il decreto fornisce la copertura normativa che a SARI Real-Time mancava. Resta da verificare che le finalità restino tassative e non si dilatino nella prassi attraverso formule elastiche come «esigenze di ordine e sicurezza pubblica» riferite a un accesso generalizzato.Targeting e proporzionalità. È il punto critico. La linea che l’intero impianto europeo traccia è tra «cerco questa persona per questo motivo» e «raccolgo tutti, poi vedo». Finché l’elaborazione biometrica riguarda chiunque acceda a un luogo, e non soggetti collegati a un fatto, il testo sporge oltre il Regolamento. La correzione chiesta dal Garante, elaborazione solo a valle di una necessità concreta, riporta la disposizione dentro il perimetro senza sacrificare l’efficacia investigativa.Controllo e reversibilità. Log conservati cinque anni, e garanzie che devono operare nella sostanza. Qui il testo ufficiale impone una precisazione: la formula «designato dal questore» non riguarda l’autorità che autorizza, ma l’ufficiale di pubblica sicurezza responsabile del trattamento a posteriori dell’articolo 10; per il riconoscimento a posteriori il decreto non prevede infatti un’autorizzazione giudiziaria preventiva, perché il confronto scatta dopo il reato su persone già indiziate. Il vero nodo del controllo si concentra semmai sul canale in tempo reale, dove il vaglio dell’autorità giudiziaria è previsto, il Procuratore nell’articolo 8, il giudice per le indagini preliminari nell’articolo 359-ter, ma va difeso proprio nelle pieghe dell’urgenza e delle deroghe alla cancellazione, come segnala il Garante.A questi presidi si aggiungono la sorveglianza umana qualificata e le tutele contro l’errore differenziale. Sono gli elementi che determinano se l’infrastruttura resti uno strumento delimitato o diventi, per usare le parole del Garante del 2021, un modello di sorveglianza non più reversibile.I confini del riconoscimento facciale dopo il decretoIl riconoscimento facciale, in Italia, è sedimentato da tempo: agli eGate, ai tornelli degli stadi, negli archivi del Viminale. Il decreto non lo introduce, lo normalizza; e nel farlo compie un’operazione necessaria, perché disciplinare per legge trattamenti finora privi di base normativa è un progresso, non un arretramento. La domanda vera non è se lo Stato debba disporre di questi strumenti, ma a quali condizioni. Il diritto europeo ha scelto una gerarchia, prima il diritto della persona, poi lo strumento di sicurezza, e ha fissato tre presìdi: bersaglio determinato, autorità indipendente, tempo limitato.Lo schema italiano rispetta quella gerarchia nell’impianto, ma la mette sotto tensione in un punto: la costituzione anticipata di un archivio biometrico su una platea indifferenziata. Un punto delicato, e tuttavia correggibile con un intervento di poche righe, già indicato dall’Autorità garante.E qualcosa, nell’iter, si è mosso in questa direzione. Nei pareri di fine luglio e inizio agosto, le commissioni Affari costituzionali e Giustizia di Senato e Camera hanno dato via libera con numerose osservazioni, formulate anche dalla maggioranza, che intercettano quasi tutti i nodi qui esaminati: dall’autorizzazione del giudice per il tempo reale ai requisiti di accuratezza dei sistemi, dai tempi di cancellazione alla verifica umana. Due rilievi, in particolare, parlano la stessa lingua del Garante: la «non incrementalità del set di confronto» e l’«autonomia tra il momento di mera acquisizione delle immagini e quello successivo di attivazione» dell’analisi biometrica. È, riformulata in sede parlamentare, la stessa separazione temporale che sposta l’elaborazione a valle di una necessità concreta: la spia che il punto critico è stato riconosciuto trasversalmente, non solo dall’opposizione.Nulla di tutto ciò, però, è ancora scritto. I pareri delle commissioni orientano, non vincolano: la penna resta al Governo, che ha tempo fino al 10 ottobre per esercitare la delega, dopo la scadenza del 25 agosto per i pareri. È in quella forbice, e dentro una moratoria che resta in vigore fino al 2027, che si decide una cosa sola, ma non piccola: se il volto, nello spazio pubblico, resti un tratto della persona o diventi il suo codice identificativo permanente. La differenza tra una tecnologia governata dall’uomo e un’infrastruttura che, silenziosamente, ridisegna il rapporto tra il cittadino e chi lo osserva, si gioca lì.Note [1] https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1511533.pdf.Deriva da Legge 23 settembre 2025, n. 132, «Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale» (G.U. 25 settembre 2025), approvata in via definitiva dal Senato il 17 settembre 2025. La legge fissa un quadro a impronta antropocentrica, imperniato sul rispetto dei diritti fondamentali, dei principi di trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e protezione dei dati, e sulla salvaguardia dell’autonomia e del potere decisionale umano, anche a tutela del dibattito democratico. Reca disposizioni di settore (sanità, ricerca, lavoro, pubblica amministrazione e attività giudiziaria), designa AgID e ACN quali Autorità nazionali per l’IA e, all’art. 24, delega il Governo ad adeguare l’ordinamento all’AI Act: è su tale delega che si fonda l’Atto del Governo n. 418.↩[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401689↩[3] Il 10 giugno 2026 il Consiglio dei ministri (comunicato n. 177) ha approvato due schemi di decreto legislativo gemelli in attuazione dell’AI Act e in continuità con la legge 132/2025. L’AG 421 disciplina l’assetto delle Autorità nazionali (AgID come autorità di notifica, ACN come autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico UE, con competenze settoriali di Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e Garante privacy), la formazione e la tutela dei lavoratori. L’AG 418 riguarda invece l’uso dell’IA nell’attività di polizia e nei procedimenti penali: identificazione biometrica in tempo reale (art. 8) ammessa per la sola prevenzione di minacce gravi e la ricerca di scomparsi o vittime di sequestro, tratta e sfruttamento sessuale, previa autorizzazione del Procuratore; riconoscimento facciale a posteriori dopo un reato anche tentato (art. 10), con divieto assoluto di uso generalizzato; introduzione del nuovo art. 437-bis c.p. («Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi») e ampliamento del catalogo dei reati presupposto ex d.lgs. 231/2001. Cfr. Avviso Pubblico, Osservatorio parlamentare, «Intelligenza Artificiale: due schemi di Decreti Legislativi all’esame delle Commissioni», 31 luglio 2026; dossier e testi presso il Senato (AG 418: dossier BGT 001513286, testo BGT 1511533).↩[4] L’Atto del Governo n. 418 è uno schema di decreto legislativo (22 articoli) trasmesso alle Camere dopo l’approvazione preliminare del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2026; assegnato alla 4ª Commissione del Senato il 26 giugno e annunciato in Aula il 30 giugno 2026. Attua la delega della legge 23 settembre 2025, n. 132, che impegna il Governo ad adeguare l’ordinamento al Reg. (UE) 2024/1689 entro il 10 ottobre 2026. Segue l’iter degli atti delegati: i pareri delle commissioni sono l’unico passaggio parlamentare prima dell’approvazione definitiva del Governo. Termine per i pareri: 25 agosto 2026. Cfr. Senato della Repubblica, Atto del Governo n. 418; greenMe, 30 luglio 2026.↩[5] La proroga è stata introdotta con un emendamento alla legge di conversione del d.l. «Milleproroghe» 2026, pubblicata in G.U. il 28 febbraio 2026, che ha spostato al 31 dicembre 2027 il termine della moratoria (altrimenti scaduta il 31 dicembre 2025). La sospensione riguarda l’installazione e l’uso di sistemi di riconoscimento facciale, e di altri sistemi di identificazione biometrica, in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte di soggetti pubblici e privati. L’eccezione, ricalcata sulla moratoria originaria del 2021, ammette l’uso da parte delle autorità competenti per prevenzione e repressione dei reati (d.lgs. 51/2018) previo parere favorevole del Garante, salvo che per i trattamenti dell’autorità giudiziaria nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali o del pubblico ministero, per i quali il parere non è richiesto. Emendamento promosso dall’on. Riccardo Magi e sostenuto dalla Rete per i Diritti Umani Digitali. Cfr. Amnesty International Italia, «Italia: estesa moratoria sul riconoscimento facciale», marzo 2026; Agenda Digitale, «Riconoscimento facciale nei luoghi pubblici, stop fino al 2027», 26 marzo 2026; secsolution, che richiama la pubblicazione in G.U. del 28 febbraio 2026↩[6] Regolamento (UE) 2024/1689, Considerando 17 e art. 3, punti 41-43. Nei sistemi «in tempo reale» la cattura, il confronto e l’identificazione avvengono «istantaneamente, quasi istantaneamente o comunque senza ritardo significativo»; nei sistemi «a posteriori» il dato biometrico «è già stato acquisito e il confronto e l’identificazione avvengono solo dopo un ritardo significativo», su materiale (filmati CCTV, fotografie) generato prima dell’uso del sistema rispetto alle persone interessate.↩[7] Nella versione approvata dal Parlamento europeo entrambe le forme di identificazione biometrica remota risultavano vietate; l’esito del trilogo ha incluso tra le pratiche vietate dell’art. 5, par. 1, lett. h), la sola identificazione in tempo reale negli spazi accessibili al pubblico a fini di contrasto. Cfr. L. Scaffardi, «Il riconoscimento facciale dinnanzi all’AI Act: sfide e prospettive», Federalismi.it, n. 13/2026, 6 maggio 2026, § 2.↩[8] Come chiarito dalla Commissione europea, lo stesso dispositivo può essere idoneo tanto all’identificazione in tempo reale quanto a quella a posteriori: il divieto attiene alla modalità operativa, non alla tecnologia in sé (technology-agnostic). Cfr. Future of Privacy Forum, «Red Lines under the EU AI Act», aprile 2026.↩[9] Considerando 17 AI Act: non deve esservi spazio per eludere le regole sull’uso «in tempo reale» prevedendo ritardi minori. Il criterio è funzionale: se il soggetto ha verosimilmente già lasciato l’area quando avviene l’elaborazione, l’uso può ricadere fuori dall’ambito «in tempo reale» e considerarsi retrospettivo. Cfr. Blue Arrow, «Real-Time Remote Biometric Identification Systems», dicembre 2025.↩[10] EDPB-EDPS, Joint Opinion 5/2021 on the proposal for a Regulation laying down harmonised rules on AI, richiamato da L. Scaffardi, op. cit., § 3, che ne trae il rilievo circa la natura «viziata» della distinzione binaria in tempo reale / a posteriori e la comparabile lesività dei sistemi differiti per i diritti fondamentali.↩[11] Cfr. European Digital Rights (EDRi), «Remote biometric identification: a technical & legal guide», 2023; A. Schröder, «Real-time versus post remote biometric identification systems under the AI Act», ALTI Amsterdam, 2022; nonché il dibattito su Verfassungsblog (dicembre 2024) sul rischio di «persistent tracking» insito anche nell’identificazione a posteriori applicata su larga scala.↩[12] Sull’art. 26, par. 10, del Regolamento (UE) 2024/1689, che subordina l’identificazione biometrica remota a posteriori alla ricerca mirata di persona sospettata o condannata e ne vieta l’uso non mirato (e sul Considerando 95), cfr. L. Scaffardi, op. cit., § 2, ove si osserva che per i sistemi a posteriori non è riprodotta la soglia di gravità dei reati prevista per l’identificazione in tempo reale.↩[13] SARI Enterprise, acquistato dal Ministero dell’Interno nel 2017, è operativo nella funzionalità in differita dal 2018, dopo la sperimentazione conclusa nel settembre 2018 e il parere favorevole del Garante (Sistema automatico di ricerca dell’identità di un volto, 26 luglio 2018, doc. web n. 9040256). Cfr. StraLi–Privacy Network, Il caso SARI Enterprise, 2026. È a oggi l’unico sistema di riconoscimento facciale in uso documentato alle forze dell’ordine italiane.↩[14] Per la ricostruzione tecnica dei sistemi in uso (eGate, stadio Olimpico, SARI, Reco 3.26) cfr. P. L. Pisa, «Dagli scali agli stadi, riconoscimento facciale già in uso, ma più rischi con l’IA», la Repubblica, 31 luglio 2026.↩[15] Garante per la protezione dei dati personali, Parere sul sistema Sari Real Time, provv. n. 127 del 25 marzo 2021 (doc. web n. 9575877). Il Garante rilevò l’assenza di base giuridica idonea ex art. 7 d.lgs. 51/2018 (attuativo della Dir. UE 2016/680) e qualificò il sistema come potenziale «sorveglianza indiscriminata/di massa». Watch-list fino a 10.000 volti.↩[16] Sul sistema dello Stadio Olimpico e sui limiti fissati dall’Autorità (uso di polizia, finalità da reato e Daspo, cancellazione a sette giorni) cfr. P. L. Pisa, cit., la Repubblica, 31 luglio 2026.↩[17] Atto del Governo n. 418 (testo ufficiale trasmesso al Senato il 24 giugno 2026), Titolo I, Capo III, artt. 7-10; la raccolta biometrica generalizzata in luoghi ed eventi con esigenze di ordine e sicurezza pubblica è all’art. 10, comma 3, con conservazione dei dati per sette giorni e dei log per cinque anni; i divieti di identificazione generalizzata non mirata e di decisione fondata unicamente sul riconoscimento sono ai commi 10 e 9. Titolare del trattamento: Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza (commi 4-5).↩[18] Atto del Governo n. 418, art. 8 (identificazione biometrica remota in tempo reale per finalità di prevenzione e protezione), commi 4-8: richiesta al Procuratore della Repubblica e autorizzazione preventiva dell’Autorità giudiziaria con decreto motivato (durata max quindici giorni prorogabili); nell’urgenza, attivazione immediata con comunicazione anche orale al Procuratore, richiesta di autorizzazione entro ventiquattro ore e decisione entro le successive ventiquattro. In mancanza, cessazione, cancellazione dei dati e inutilizzabilità dei risultati.↩[19] Atto del Governo n. 418, art. 13, che introduce l’art. 359-ter c.p.p. (identificazione biometrica remota in tempo reale a fini investigativi, quale mezzo di ricerca della prova nelle indagini preliminari). Comma 5: impiego subordinato alla richiesta del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari, «e non a un’autonoma autorizzazione del pubblico ministero», con doppia convalida in urgenza modellata sull’art. 267, comma 2, c.p.p. in materia di intercettazioni.↩[20] Garante per la protezione dei dati personali, «Parere sui Titoli I e III dello schema di decreto legislativo di adeguamento all’AI Act», provv. n. 531 del 14 luglio 2026 (doc. web n. 10275606). Parere complessivamente favorevole con osservazioni: all’art. 10, comma 3, chiede che l’elaborazione dei dati biometrici avvenga esclusivamente ex post sulle tracce registrate; per la banca dati di riferimento, requisiti di qualità, misure di sicurezza, tempi di cancellazione e «non incrementalità del set di confronto per ogni singolo utilizzo autorizzato»; deroghe alla cancellazione dei dati illegittimi circoscritte ai soli presupposti di liceità; integrazione dell’art. 9 con l’obbligo di DPIA ex artt. 23-24 d.lgs. 51/2018.↩[21] Garante per la protezione dei dati personali, «Parere sui Titoli I e III dello schema di decreto legislativo di adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689», provv. n. 531 del 14 luglio 2026 (doc. web n. 10275606). Parere favorevole con sette condizioni (lett. a-g del dispositivo): sorveglianza umana in luogo di revisione umana qualificata (art. 3); dati sintetici o pseudonimizzati nelle collaborazioni di ricerca (art. 4); associazione del Garante agli spazi di sperimentazione (art. 5); qualità e non incrementalità della banca dati e limiti alle deroghe di cancellazione (art. 8); DPIA ex artt. 23-24 d.lgs. 51/2018 (art. 9); elaborazione biometrica solo ex post sulle tracce registrate e clausola antidiscriminatoria (art. 10); divieto di scraping non mirato esteso al canale investigativo (art. 13).↩[22] NIST, Face Recognition Vendor Test (FRVT) Part 3: Demographic Effects, NISTIR 8280, 19 dicembre 2019 (189 algoritmi, 99 sviluppatori; differenziali di falsi positivi tra 10 e 100 volte a seconda dell’algoritmo, i più alti a carico delle donne afroamericane nella ricerca 1:N).↩[23] J. Buolamwini, T. Gebru, Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification, Proceedings of Machine Learning Research, vol. 81, 2018 (0,8% vs 34,7%). Il dato misura la classificazione automatica del genere su tre sistemi commerciali (IBM, Microsoft, Face++), compito distinto dall’identificazione biometrica ma comunemente citato come evidenza del divario prestazionale su sesso e tono della pelle.↩[24] Reg. (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 (AI Act), artt. 5, par. 1, lett. h) e 26, par. 10; Dir. (UE) 2016/680 e d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51. L’AI Act è divenuto generalmente applicabile dal 2 agosto 2026; i divieti sulle pratiche vietate si applicano dal 2 febbraio 2025.↩[25] Le posizioni dell’Osservatorio misure di prevenzione dell’Unione Camere penali (avv. Cosimo Palumbo) sono riprese da G. Grimolizzi, «Riconoscimento facciale con l’IA, serve prudenza per non comprimere i diritti», Il Dubbio, 1° agosto 2026. Il richiamo è all’art. 13 Cost. e alla riserva di giurisdizione in materia di libertà personale. Sul fermo preventivo di polizia, introdotto con decreto-legge e assoggettato al controllo del solo pubblico ministero in un momento successivo all’adozione della misura, cfr. ivi.↩[26] «Giove» è un sistema di elaborazione e analisi automatizzata per l’ausilio alle attività di polizia, sviluppato dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno dal 2020, erede del software di polizia predittiva KeyCrime (Questura di Milano, dal 2008). A oggi risulta non ancora pienamente operativo e il suo dispiegamento è subordinato al parere del Garante privacy. Cfr. Il Sole 24 Ore, «Nome in codice Giove», 7 giugno 2023; Privacy Network, Da KeyCrime a Giove.↩












