Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiLa gestione condivisa del denaro pubblico non esclude il peculato (ex art. 314 c.p.): se due pubblici funzionari hanno entrambi la disponibilità delle somme, ciascuno può essere responsabile del reato se se ne appropria indebitamente. (Fattispecie relativa ad appropriazione del DSGA scolastico e della Dirigente scolastica). In applicazione di tale principio la VI Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n.24689 del 02 luglio 2026, rigettando un ricorso con condanna alle spese processuali delle ricorrenti.

Il caso e la condanna in appello

Il caso trae origine da una sentenza della Corte d'appello di Torino che confermava la condanna in primo grado le due ricorrenti per il reato di peculato (art. 314 cod. pen.), per essersi, la prima in qualità di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) di un Istituto comprensivo, la seconda come consulente esterna incaricata della formazione del personale presso lo stesso Istituto, appropriate rispettivamente della somma di denaro, attraverso plurimi mandati di pagamento a sé indirizzati, inserendo nel gestionale del bilancio della scuola, una volta disposto il bonifico in proprio favore delle somme suindicate, nominativi di beneficiari fittizi. Avverso la sentenza avevano presentato ricorso le ricorrenti.