Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiÈ sufficiente un vantaggio anche solo temporaneo affinché il reato possa essere imputato all'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001, mentre è irrilevante che le somme siano successivamente distratte dagli amministratori a proprio beneficio. È questo il principio affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 23820/2026, destinato a incidere sull'ambito applicativo dell'esimente prevista dall'art. 5, comma 2, per i reati commessi nell'interesse esclusivo dell'autore.
Sistema fraudolento preordinato
La vicenda trae origine da un sistema fraudolento preordinato all'ottenimento di erogazioni pubbliche da parte di alcune società. Secondo la difesa, il meccanismo era funzionale esclusivamente all'arricchimento personale degli amministratori, i quali, ottenuti i finanziamenti, avevano immediatamente distratto le somme a proprio favore. Di qui la richiesta di applicazione dell'art. 5, comma 2: il reato sarebbe stato commesso nell'interesse esclusivo delle persone fisiche, senza alcun reale incremento patrimoniale dell'ente.
Ricostruzione respinta
La Corte respinge tale ricostruzione, osservando come le condotte fraudolente fossero necessariamente funzionali all'acquisizione dei finanziamenti da parte della società, unico soggetto legittimato a richiederli; il successivo sviamento delle somme non eliderebbe il collegamento tra il reato e la sfera dell'ente, né il vantaggio patrimoniale inizialmente conseguito. L'ingresso delle risorse nel patrimonio sociale, ancorché temporaneo, integrerebbe, infatti, un'utilità economicamente apprezzabile.







