Linea dura della Cassazione sulle frodi nell’utilizzo del Superbonus 110% .

Con due decisioni fotocopia, rese note per ora solo sotto forma di “informazione provvisoria”, le Sezioni unite estendono la nozione di danno erariale fino a ricomprendere la sola creazione e messa in circolazione del credito fittizio , ritenuta di per sé idonea a l edere la finanza pubblica .

Per i giudici di legittimità, il Superbonus fittizio creato mediante fatture per operazioni inesistenti integra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.), restando astrattamente configurabile anche la truffa ai danni del terzo in buona fede (art. 640 c.p.), e dunque non quello di indebita percezione (art. 316-ter c.p.).

Il reato deve ritenersi consumato già con la formazione e messa in circolazione del credito , senza necessità che lo Stato subisca la successiva compensazione o l’esborso materiale.

Si rafforza così l’impianto repressivo, con un’anticipazione della soglia di consumazione che amplia l’area dei sequestri e incide sul regime prescrizionale.