Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiLe superfici produttive di rifiuti speciali di rifiuti speciali non possono essere esonerate dal pagamento della Tari se il contribuente non ha presentato la dichiarazione. L'obbligo di presentazione della dichiarazione deve presentazione della dichiarazione deve essere assolto anche se non è previsto dal regolamento comunale. L'omissione impedisce all'amministrazione locale di espletare le necessarie verifiche istruttorie per il riconoscimento dell'agevolazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza 19128 dell'11 giugno 2026.

Per i giudici di legittimità, l'obbligo dichiarativo costituisce un onere formale “ragionevolmente imposto al contribuente al fine di consentire all'amministrazione comunale di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esclusione delle superfici in cui si producono rifiuti speciali o tossici. L'esclusione dalla tassazione non opera automaticamente, ma presuppone l'accertamento di circostanze tecniche specifiche - quali la natura dei rifiuti prodotti, la destinazione delle aree e il relativo smaltimento a cura del produttore - che il Comune non è in grado di conoscere autonomamente”. E non ha alcuna rilevanza il fatto che l’adempimento non sia imposto dal regolamento comunale, trattandosi di un atto di normazione secondaria.