Ai fini Tari sono imponibili solo le superfici idonee a produrre rifiuti, cosicché l’inclusione di aree scoperte pertinenziali o non operative determina l’illegittimità dell’accertamento, specie se l’ente era già a conoscenza della loro reale destinazione.

Sono i canoni riconosciuti dalla Cgt di I grado di Latina nella sentenza n. 527/2026 (giudice monocratico Costantino Ferrara), depositata lo sContinua a leggere l'articolo, abbonati a ItaliaOggi

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