Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiLe esenzioni o riduzioni Tari (tassa sui rifiuti) per superfici in cui si producono rifiuti speciali smaltiti a spese del contribuente operano solo se il contribuente, con idonea denuncia preventiva, indica i locali interessati e prova le condizioni di legge; in difetto di tale denuncia e prova, la tassazione si applica integralmente sulle superfici, senza possibilità di riduzione retroattiva. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio nella sentenza n. 2436/2026 del 20 aprile scorso.

La sentenza riguarda l’appello del comune di Roma proposto contro una sentenza che aveva annullato un accertamento Tari 2020 al Comitato della Croce Rossa di Roma su locali adibiti a uso associazione. Il collegio capitolino di secondo grado del Lazio ha accolto l’appello del comune, confermando l’avviso di accertamento e compensando le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.

Il quadro normativo e l'obbligo di comunicazione

La Corte ha richiamato la legge n. 147/2013. Questa norma dispone che, ai fini Tari, se il produttore provvede allo smaltimento a proprie spese e nel rispetto della normativa, la parte dei locali dove si producono rifiuti speciali è esclusa dalla superficie tassabile. Questa esenzione non è automatica, ma richiede un’apposita richiesta e non basta invocare il diritto. Così, in assenza di preventiva denuncia o variazione ex articolo 70 del dlgs n. 507/1993, la circostanza che il contribuente produca e smaltisca rifiuti speciali non rileva ai fini della riduzione o dell’esclusione tariffaria.