Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiI disservizi comunali riguardanti la raccolta dei rifiuti devono essere provati dal contribuente. Non è sufficiente fare ricorso al fatto notorio. Qualora il servizio non venga svolto o sia svolto in modo irregolare, non si ha diritto all'esonero dal pagamento della Tari, ma a una riduzione della tariffa. Lo ha affermato la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 19116 dell'11 giugno 2026.

Per i giudici di legittimità, il contribuente erroneamente ha ritenuto che «l’avviamento dei rifiuti al privato smaltimento/recupero», fosse un fatto idoneo a dimostrare il mancato svolgimento dell’attività di raccolta da parte del Comune, «dando per provato ciò che si ha l'onere di provare. Il fatto d'avere avviato una certa quantità di rifiuti speciali allo smaltimento o recupero attraverso imprese specializzate non dimostra che a ciò sia stata costretta da disservizi comunali la cui prova cerca di affidare al notorio». L'avviamento di rifiuti all'autonomo trattamento non è «sufficiente a provare che il servizio di raccolta comunale non sia svolto o lo sia in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, ciò che peraltro potrebbe condurre al diritto alla riduzione della tariffa e non all'esenzione».