VENEZIA - Oggi il fine vita in Veneto entrerà ufficialmente nell’agenda del Consiglio regionale. Il progetto di legge di iniziativa popolare sarà iscritto all’ordine del giorno della seduta convocata dal presidente Luca Zaia per il 27, 28 e 29 luglio, l’ultima in calendario prima della pausa estiva. È possibile che in quei tre giorni il tempo d’aula venga fagocitato dal rendiconto 2025 e dall’assestamento 2026-2028, per cui materialmente il dibattito sulla proposta “Liberi subito” potrebbe iniziare a settembre. Tuttavia il dato politico è che il confronto istituzionale può ripartire, tant’è vero che ieri a Palazzo Ferro Fini il comitato promotore ha incontrato i rappresentanti del centrosinistra, per condividere gli emendamenti al testo «in modo da renderlo rispettoso dei paletti fissati dalla Corte Costituzionale sulla norma della Toscana».
Organizzata da Elena Ostanel (Alleanza Verdi Sinistra), la riunione ha registrato la compattezza dell’intergruppo guidato dal dem Giovanni Manildo, presente pure Anna Maria Bigon (Partito Democratico), che due anni e mezzo fa votando contro insieme a metà assemblea, aveva invece affossato l’iniziativa legislativa. Questa volta bisognerà capire cosa farà il centrodestra, vista anche l’annunciata redazione di un pdl “alternativo” da parte di Matteo Pressi (Stefani Presidente). Fine vita, Stefani a casa Gheller per incontrare la sorella di Stefano: «Parlato di cose belle della vita, ma anche di dolore e di speranza». A settembre il voto sulla legge TEMPISTICHE E COSCIENZA Il progetto della maggioranza non è però ancora stato depositato, per cui al momento l’unico testo sul tavolo è quello a suo tempo sostenuto da oltre 9.000 firme e attualmente oggetto di modifiche finalizzate ad assicurare il rispetto delle indicazioni fissate dalla Consulta. Stando all’ultima versione della bozza, il cambiamento più vistoso riguarda le tempistiche, al punto che la stessa parola “tempi” sparisce dal titolo della proposta, che diventa: “Procedure per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito”.Nell’articolo 1 (“Finalità e organizzazione della procedura”), vengono tolti i riferimenti alla sentenza emessa dalla Corte nel 2019, in quanto superata dal quella del 2025. Viene aggiunto che “la verifica delle condizioni” per l’accesso alla prestazione “è effettuata dal Servizio sanitario regionale secondo quanto previsto dalla disciplina statale e dalla giurisprudenza costituzionale”. L’articolo 2 resta intitolato “Assistenza sanitaria in ogni fase del percorso di suicidio medicalmente assistito su richiesta della persona malata”. Ma al suo interno viene specificata la composizione della “Commissione medica multidisciplinare permanente dedicata ad effettuare le verifiche”, prevedendo nell’ordine: “a) un medico palliativista con competenze ed esperienze assistenziali; b) un medico neurologo; c) un medico psichiatra; d) uno psicologo; e) un medico legale; f) un infermiere”.Per i membri non è preventivata “alcuna indennità di carica o di presenza”, mentre è possibile l’obiezione di coscienza: “I componenti della Commissione sono individuati, su base volontaria, nell’ambito del personale dipendente dell’azienda sanitaria territorialmente competente. In caso di indisponibilità di personale interno, i componenti possono essere individuati fra i dipendenti di altre aziende o enti del servizio sanitario regionale”. Significativa è poi l’eliminazione del passaggio sulla concreta attuazione del suicidio assistito, che originariamente disponeva la fornitura da parte dell’Ulss di “ogni supporto e assistenza, inclusi farmaco, macchinario e assistenza medica per la preparazione all’autosomministrazione, alla persona malata che ne faccia richiesta”. Fine vita, in Veneto i conti per il sì alla legge: mancano ancora quattro voti VOLONTÀ E DIGNITÀ I “tempi per l’erogazione” vengono cancellati anche dall’articolo 3 (“Verifiche sulle condizioni e modalità”). Finora era stato proposto che l’accertamento iniziale delle condizioni di accesso venisse completato entro “venti giorni”, mentre adesso viene stabilito che ciò avvenga “senza ingiustificati ritardi, secondo una tempistica comunque compatibile con le condizioni cliniche del paziente”. Allo stesso modo, cade il termine di “dieci giorni” per la Commissione, il cui compito diviene il seguente: “Verifica in via preliminare che il richiedente abbia ricevuto una informazione chiara e adeguata sulla possibilità di accedere ad un percorso di cure palliative, inclusa la sedazione palliativa profonda continua, nonché sul suo diritto di rifiutare o revocare il consenso a qualsiasi trattamento sanitario, anche di sostegno vitale”. Se a quel punto il paziente “conferma la volontà di accedere al suicidio medicalmente assistito, la Commissione procede alla verifica dei requisiti”.A sua volta, l’azienda sanitaria non ha più l’obbligo di inviare entro “cinque giorni” la relazione medica al Comitato etico per la pratica clinica, così come viene meno la prescrizione di somministrare il farmaco nel giro di “sette giorni”. A questo proposito, viene inserito il nuovo articolo 3 bis (“Modalità di attuazione”): “Le modalità di attuazione devono prevedere l’assistenza del medico e devono essere tali da evitare abusi in danno delle persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze”.








