Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiAssolto. Non risponde di lesioni colpose il datore se non conosceva la prassi a rischio che è costata l’infortunio al lavoratore. E ciò perché se in azienda si svolge una lavorazione che elude le norme di sicurezza l’imprenditore è responsabile soltanto se si prova che ne era a conoscenza o l’ignorava colpevolmente: va dunque esclusa la condanna se si accerta che la prassi contro legge era saltuaria e mai portata a conoscenza dei responsabili. Né si configura una lacuna nel dvr, in cui bisogna analizzare i rischi delle lavorazioni effettivamente demandate ai lavoratori. Così la Cassazione nella sentenza n. 26679 del 16/07/2026.

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Un operaio con mansioni di manutentore decide di lucidare un perno usurato, ma la carta abrasiva s’impiglia nel guanto da lavoro e la mano resta agganciata alla macchina in movimento: il lavoratore perde le falangi di alcune dita. Attenzione, però: l’operazione non è prevista dal mansionario né ha disciplina specifica, mentre il tornio risulta a norma; soprattutto si scopre che la prassi di lucidare i perni è praticata sporadicamente da alcuni lavoratori quando mancano i pezzi di ricambio, ma non risulta mai discussa nelle riunioni sulla sicurezza né segnalata dai preposti, mentre le forniture dei ricambi sono regolari: mancano, dunque, indici che avrebbero dovuto allertare l’imputato. Dalle testimonianze, poi, emerge che il perno è considerato un pezzo di consumo soggetto a usura, che si sarebbe dovuto sostituire e non riparare. Insomma: la prassi che elude le norme antinfortunistiche non può ritenersi conosciuta né conoscibile dal datore o dai soggetti sovraordinati al responsabile della manutenzione.