Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiIl datore risarcisce il dipendente che ha avuto l’infarto a causa del superlavoro, al di là di quanto il prestatore ha ottenuto dall’Inail. E ciò perché la consulenza medico-legale accerta il nesso causale fra le mansioni usuranti e l’evento dannoso, mentre le patologie pregresse dell’interessato sono concause naturali che non determinano il concorso di colpa. In base all’articolo 2087 Cc, infatti, il datore deve tutelare l’integrità fisica del lavoratore: pesa sulla condanna anche l’uso di mezzi non ergonomici. Così la Cassazione civile, sezione lavoro, nell’ordinanza n. 17754 del 03/06/2026.
Focus Italia Oggi - Le forme di lavoroGuida alle diverse tipologie di prestazioni. Caratteristiche e indici per un corretto inquadramentoEfficienza causale
Diventa definitiva la condanna inflitta in appello alla compagnia di trasporto locale: pagherà all’autista oltre 402 mila euro al lordo della rendita Inail. Dall’istruttoria e dalla Ctu emerge che il conducente è sottoposto a turni di oltre dodici ore al giorno, con frequenti straordinari, alla guida di mezzi senza servosterzo e climatizzazione su percorsi montani impervi. Sbaglia il Tribunale a dimezzare il risarcimento sul rilievo che l’infarto sarebbe stato favorito da preesistenti patologie del lavoratore come obesità, diabete e ipertensione: si tratta, infatti, di fattori naturali e non di condotte umane, ciò che esclude il concorso di colpa del dipendente di cui all’articolo 1227 Cc; il danno biologico, dunque, va risarcito per intero. Né giova all’azienda dedurre che l’infarto sarebbe dovuto allo stress extra-lavorativo per l’intensa attività politica del dipendente: è un solo elemento marginale, mentre sono le condizioni lavorative disagiate ad avere efficienza causale nella patologia.







