Aggiungi ItaliaOggi alle tue fonti preferite su Google per non perderti i nostri contenutiIl dipendente risarcisce il datore se gli ruba la clientela. E ciò anche se sta per dimettersi e decide di indirizzare i clienti verso quello che fra poco sarà il suo nuovo datore: l’obbligo di fedeltà vale fino alla risoluzione del rapporto e il lavoratore subordinato che lo trasgredisce è condannato a risarcire pure se non si configura la concorrenza sleale (violazione invece necessaria affinché siano responsabili i non dipendenti).

Né gli eventuali ritardi nella retribuzione giustificano l’inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 2105 Cc. Così la Cassazione civile, sezione lavoro, nell’ordinanza n. 16300 del 26/05/2026.

Fino in fondo

Diventa definitiva la condanna del medico: pagherà oltre 15 mila euro al centro sanitario dove lavorava prima. Confermato l’accoglimento della domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dalla società: poco prima di dimettersi, infatti, il direttore del reparto contatta pazienti in cura presso il centro, indirizzandoli verso una struttura concorrente dove sta per trasferirsi insieme ad altri medici;

questi ultimi, tuttavia, sono collaboratori autonomi e non risultano soggetti all’articolo 2105 Cc, mentre il direttore del reparto è un dipendente e in quanto tale tenuto al dovere di fedeltà fino alla risoluzione del rapporto, anche nelle ore precedenti le dimissioni. L’obbligo deve ritenersi violato ogni volta che il dipendente adotta comportamenti in grado di pregiudicare gli interessi del datore.