Il committente dell’appalto non risponde, in modo automatico, in caso di infortunio sul lavoro: occorre accertare, infatti, l’oggetto del contratto, la concreta conoscenza dell’attività, l’eventuale ingerenza nell’esecuzione dei lavori, l’organigramma aziendale e lo specifico obbligo prevenzionistico violato ai sensi dell’art. 26 dlgs n. 81/2008.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17659/Continua a leggere l'articolo, abbonati a ItaliaOggi
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