di Renato Albanese *
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, sentenza n. 4339/2026, richiama un principio di grande rilievo per la gestione delle segnalazioni di molestie nei luoghi di lavoro: la mancata prova di un fatto non equivale alla dimostrazione della sua falsità.
Il caso riguardava una lavoratrice che aveva denunciato molestie sessuali sul lavoro. Il procedimento nei confronti della persona accusata era stato archiviato e, nei successivi giudizi di merito, l’assenza di riscontri e alcune incongruenze nel racconto erano state considerate sufficienti per condannare la denunciante per calunnia. La Cassazione ha però annullato tale decisione, chiarendo che l’archiviazione di un procedimento o l’insufficienza delle prove non consentono automaticamente di affermare che l’accusa fosse falsa o che chi ha denunciato fosse consapevole della sua falsità.
La distinzione è fondamentale non solo sul piano penale, ma anche per le organizzazioni chiamate a gestire segnalazioni interne. Esistono infatti tre piani diversi: un fatto può non essere provato; può non essere accertato; oppure può essere dimostrato che sia stato inventato. Confondere questi livelli porta a errori di valutazione e a decisioni organizzative inappropriate.






