Il Tribunale di Bari (giudice Angelica Passarella) ha assolto «per non aver commesso il fatto» l’imprenditore barese A.L., nella sua qualità di legale rappresentante e datore di lavoro di un operaio coinvolto nel 2015 in un grave incidente sul lavoro nella zona industriale di Modugno.

L’uomo era stato rinviato a giudizio per il reato di lesioni personali colpose gravi e per violazione delle norme in materia di tutela della sicurezza del lavoratore: l’imprenditore avrebbe omesso «l’individuazione dei rischi rinvenienti dalle diverse modalità di carico e scarico delle merci, in relazione alle differenti tipologie dei mezzi utilizzati e, conseguentemente alle varie altezze dei pianali di carico, del peso e delle dimensioni dei colli trasportati». L’incidente si era verificato a seguito della caduta dell’operaio da un automezzo da trasporto.

Il processo ha accertato la sussistenza delle violazioni contestate, ma non la responsabilità del datore di lavoro. Non c’è dubbio, ha scritto il Tribunale, che il principale debitore di sicurezza sia il datore di lavoro, ma è altrettanto vero che dalle dichiarazioni rese dai testimoni è emerso che la causa dell’infortunio è da imputare al comportamento avventato, imprudente e abnorme del lavoratore perché, come ha riferito uno dei testimoni, si era «messo sul mezzo quando in realtà non poteva mettersi perché era una manovra non in sicurezza, atteso che l’autocarro dal quale è caduto era adibito al solo trasporto di merci e non anche di persone». La condotta posta in essere dal lavoratore pertanto esclude il nesso causale tra le omissioni contestate all’imputato e l’evento lesivo.