La Cassazione ha annullato la sentenza d’appello sul caso di un bambino autistico costretto a lasciare la scuola prima dei compagni: la mancanza di personale non può limitare il diritto alla piena frequenza
La normale giornata scolastica terminava alle 16 ma lui alle 14,30 doveva tornare a casa. Non per una scelta della famiglia né per un’indicazione medica, ma perché le ore di sostegno e di assistenza non coprivano l’intero orario scolastico. È accaduto a un bambino con un disturbo dello spettro autistico, iscritto a una scuola dell’infanzia paritaria.
Per la Corte di Cassazione, però, una carenza organizzativa non può ricadere sull’alunno con disabilità. Costringerlo a uscire prima degli altri significa privarlo non soltanto di una parte delle attività didattiche, ma anche del tempo trascorso con i compagni, delle occasioni di gioco e di socializzazione. E può quindi costituire una discriminazione. Lo ha stabilito la prima sezione civile della Suprema corte con la sentenza numero 23363/2026, pubblicata il 16 luglio, accogliendo il ricorso presentato dai genitori del bambino.
L’uscita anticipata
Il caso risale all’anno scolastico 2019/2020. Il bambino, affetto da un disturbo dello spettro autistico e riconosciuto come persona con disabilità grave ai sensi della legge 104, era stato obbligato a lasciare la scuola alle 14,30, mentre gli altri alunni della classe erano rimasti fino alle 16.








