TREVISO - Il bambino di 4 anni con una grave forma di autismo non poteva essere mandato via dall'asilo paritario parrocchiale prima del suono dell'ultima campanella solo perché non c'erano abbastanza insegnanti di sostegno. Nello specifico non poteva essere accompagnato all'uscita alle 14.30 - fino a quando era presente la docente - invece che alle 16, come tutti i suoi compagni di classe. «Una condotta discriminatoria», ha messo in chiaro la Corte di Cassazione. Potrebbe sembrare cosa scontata: sono gli istituti che devono organizzarsi in base alle necessità degli alunni, non i bambini e le loro famiglie. Eppure non è così. Nel 2023 il tribunale di Treviso in primo grado aveva sì dato ragione alla famiglia del piccolo di 4 anni, difesa dall'avvocato Marco Durigon, per quanto accaduto nell'anno scolastico 2019/2020. Condannando la scuola a pagare 10mila euro per danno non patrimoniale.
L'anno scorso, però, la Corte d'appello di Venezia aveva ribaltato tutto, imponendo alla stessa famiglia di saldare le spese legali. Ma alla fine questa ultima sentenza è stata annullata dalla Corte di Cassazione, appunto. La decisione «Al bambino disabile non può essere imposta una riduzione d'orario per la mera circostanza che l'insegnante di sostegno non copra l'intero orario di frequenza scolastica previsto per gli altri alunni della medesima classe - hanno messo in chiaro i giudici della Suprema corte - né perché sia considerato un alunno "difficile" a causa della gravità del disturbo dello spettro autistico che accompagna la sua condizione esistenziale».A volte la copertura delle ore di sostegno - tra l'altro, bene ricordarlo, questi docenti sono assegnati all'intera classe - finisce al centro di un vero e proprio braccio di ferro tra famiglie, scuole e ufficio scolastico.Anche a fronte di una mancata copertura totale, però, gli istituti non possono pianificare uscite anticipate rispetto agli orari curricolari, andando così a incidere negativamente sul diritto degli alunni di frequentare la scuola. «È diritto pieno, incondizionato e anche finanziariamente incomprimibile - evidenzia la Cassazione - essendo precipuo compito dell'istituzione scolastica approntare gli strumenti e le strategie necessarie per promuovere l'inclusione, sostenuta dalla ricerca di un ragionevole accomodamento nell'interesse di chi, svantaggiato, attende la solidarietà dell'altro».Questo non vuol dire che non possa capitare che un alunno debba uscire prima. È un discorso che vale per tutti nel momento in cui ci sono cause di forza maggiore. Ma ci devono essere motivazioni cliniche certificate, nell'interesse del bambino. Altrimenti non è possibile adottare un simile modus operandi in maniera costante. La materna L'asilo parrocchiale, dal canto proprio, ha provato a spiegare che la decisione di tagliare l'orario di frequenza era stata presa alla luce della grave disabilità del bambino. E secondo loro non in maniera unilaterale. La sforbiciata era stata messa nero su bianco nel Piano educativo individualizzato (Pei) condiviso con la famiglia. O, almeno, la famiglia dell'alunno non lo aveva impugnato. Era stato proprio questo aspetto - la mancata impugnazione al Tar dell'insufficiente numero di ore di sostegno - che aveva spinto la Corte d'appello a dare ragione alla scuola. La Cassazione Ma per la Cassazione le cose non stanno così. «Accompagnare l'alunno all'uscita di scuola prima del termine delle lezioni, quando la campanella non è ancora suonata e gli altri alunni continuano regolarmente le attività didattiche - ammoniscono gli Ermellini - è un comportamento che, quando diventa pratica ripetuta e costante, contraddice lo spirito dell'inclusione scolastica e dell'effettività del diritto all'eguaglianza, concretandosi in una condotta discriminatoria».Da qui l'annullamento della sentenza di secondo grado e il rinvio. Adesso il procedimento in Corte d'appello ricomincia da capo. «La contrazione dell'orario di frequenza per colui che, per superare gli ostacoli che incontra nello sviluppo, nella crescita e nel rapporto con gli altri nella vita quotidiana - si conclude nella sentenza - deve poter contare sulla solidarietà della comunità intera e nei luoghi di svolgimento della sua personalità, non può essere fatta dipendere da carenza di personale o da difficoltà organizzative della scuola».






