La grazia è un atto di clemenza individuale concesso dal Capo dello Stato che estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta con la sentenza irrevocabile o la trasforma in un'altra specie di pena prevista dalla legge (ad esempio la reclusione temporanea al posto dell'ergastolo o la multa al posto della reclusione). In base al comma 11 dell'articolo 87 della Costituzione, il presidente della Repubblica "può concedere la grazia e commutare le pene", e il numero 89 prevede però che "nessun" suo atto "è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità". Ciò significa che il decreto con cui il capo dello Stato concede la grazia deve essere controfirmato dal ministro della Giustizia.

L'iter di concessione è disciplinato dall'articolo 681 del codice di procedura penale. La domanda di grazia è diretta al presidente della Repubblica e va presentata al Guardasigilli. Può essere sottoscritta dal condannato, da un prossimo congiunto, dal convivente, dal tutore o curatore, o da un avvocato. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere però direttamente presentata anche al magistrato di sorveglianza. Il presidente del Consiglio di disciplina dell'istituto penitenziario può proporre, a titolo di ricompensa, la grazia a favore del detenuto che si è distinto per comportamenti particolarmente meritevoli.