Ora la questione si complica, oppure si risolve. L’articolo 87, comma 11, della Costituzione della Repubblica italiana, l’unico che menzioni espressamente il potere di grazia, attribuisce al Presidente della Repubblica, con proprio decreto, il potere di concedere grazia e commutare le pene. Della revoca del provvedimento, invece, non si parla.
Solo una nota, sul sito web del Quirinale, precisa che «generalmente nei decreti di grazia odi commutazione della pena è inserita la condizione - risolutiva – della revoca dell’atto di clemenza in caso di commissione da parte del beneficiario di un delitto non colposo entro 5 anni dal decreto presidenziale (10 anni in caso di grazia riguardante la pena dell’ergastolo)».
«La situazione non è chiara», commenta parlando con Libero il professor Tommaso Edoardo Frosini, ordinario di Diritto pubblico comparato presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, «ma potrebbe avvalorare la collaborazione fra poteri, benché la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2006, abbia stabilito che la decisione finale sulla grazia è prerogativa esclusiva del Capo dello Stato. E il ministro della Giustizia deve limitarsi a controfirmare il decreto come atto dovuto e senza potere esercitare alcuna forma di discrezionalità. Così, si è finito con il responsabilizzare in pieno il Presidente, sebbene questi non abbia nessuna responsabilità secondo la Costituzione, salvo quella per alto tradimento o attentato alla Costituzione. Ora tuttavia è il Presidente della Repubblica a chiedere al ministro della Giustizia di fare approfondimenti».










