Il “caso Minetti”, in cui è ovviamente prematuro trarre conclusioni, ha fatto sorgere un dubbio giuridico: la grazia concessa dal presidente della Repubblica può essere revocata? Il dubbio è nato dopo la lettera inviata dal Quirinale al ministero della Giustizia per effettuare ulteriori accertamenti sulla situazione di Nicole Minetti, a cui sono state cancellate le condanne a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato con la grazia ricevuta da Sergio Mattarella a febbraio.

La grazia

Partiamo dalla Costituzione. La grazia è inserita tra i poteri del capo di Stato: è lui che, con un decreto apposito, può estinguere, in tutto o in parte, «la pena inflitta con la sentenza irrevocabile o la trasforma in un’altra specie di pena prevista dalla legge (ad esempio la reclusione temporanea al posto dell’ergastolo o la multa al posto della reclusione). La grazia estingue anche le pene accessorie, se il decreto lo dispone espressamente; non estingue invece gli altri effetti penali della condanna (art. 174 c.p.)». Ai sensi dell’art. 681 del codice di procedura penale, si legge inoltre, «può essere sottoposta a condizioni».

La revoca

Se la grazia è stata condizionata e il beneficiario commette un nuovo delitto non colposo entro 5 anni dal decreto presidenziale (10 anni nel caso di grazia riguardante la pena dell’ergastolo) per il quale viene condannato a una pena detentiva, il beneficio viene revocato di diritto. La revoca è disposta dal giudice dell’esecuzione. In caso di revoca, la pena condonata torna a essere eseguibile. Il caso Minetti non rientra, però, in questa fattispecie.