La grazia è un atto di clemenza individuale concesso dal presidente della Repubblica.
Il comma 11 dell'art 87 della Costituzione prevede infatti che il capo della Stato "può concedere la grazia e commutare le pene".
Il successivo articolo 89 prevede però che: "Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità". Ciò significa che il decreto con cui il Capo dello Stato concede la grazia deve essere controfirmato dal ministro di Grazia e Giustizia. Il procedimento di concessione è disciplinato dall'articolo 681 del codice di procedura penale.
La domanda può essere presentata dal condannato, da un prossimo congiunto, dal convivente, dal tutore/curatore, o da un avvocato. Può anche essere proposta dal presidente del consiglio di disciplina dell'istituto penitenziario per detenuti meritevoli. È diretta al presidente della Repubblica, ma va depositata presso il ministro della Giustizia, che istruisce la pratica.
Il dicastero raccoglie informazioni sul detenuto (comportamento in carcere, parere della procura) e invia il fascicolo al presidente con la propria proposta. La grazia è concessa con decreto del presidente della Repubblica e l'atto presidenziale deve essere controfirmato dal ministro della Giustizia, che ne assume la responsabilità. La Corte Costituzionale (sentenza 200/2006) ha precisato che il Ministro non può impedire la prosecuzione del procedimento.












