In attesa che venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale dell’8 giugno sull’omologazione degli autovelox, ci si chiede se servirà davvero a rendere utilizzabili in modo legale gli apparecchi semplicemente approvati in base alla normativa immediatamente precedente (Dm 13 giugno 2017, n. 282). Per ora l’unica cosa certa è che il nuovo Dm varrà solo per le infrazioni rilevate a partire dalla sua entrata in vigore, che l’articolo 7 del suo testo fissa per il giorno dopo la pubblicazione.

La questione

Finora in Italia nessun rilevatore di velocità è stato omologato: il ministero delle Infrastrutture ha proceduto solo con approvazioni. Ma l’ordinanza della Cassazione n. 10505 del 18 aprile 2024 ha stabilito con accuratezza e precisione che il Codice della strada impone l’omologazione, più complessa dell’approvazione. E le pronunce successive della Corte, tranne rare eccezioni, hanno dimostrato che questo è un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato e seguito anche dai giudici di merito. Dunque oggi un ricorso imperniato sulla mancata omologazione ha una probabilità elevatissima di essere accolto già in primo grado.

La «sanatoria»

Il nuovo Dm disciplina il procedimento amministrativo che consente di arrivare all’omologazione, a più di 33 anni dall’entrata in vigore del Codice, dettando anche i requisiti tecnici che gli apparecchi devono avere. L’articolo 6 del decreto introduce una scorciatoia per quei dispositivi, già in uso e ovviamente privi di omologazione, che hanno alcuni requisiti: quelli che furono fissati dal Dm del 2017. Questi apparecchi si intendono direttamente omologati.