Respinto il ricorso di un'azienda. Fondamentali gli scambi di mail tra il dipendente e il datore di lavoro
Un dipendente non può essere licenziato per assenza ingiustificata se dimostra di aver lavorato in smart working con il consenso del datore di lavoro, anche in assenza di un accordo scritto. Lo ha stabilito una recente sentenza della Cassazione, che ha confermato l’illegittimità del licenziamento di un lavoratore accusato di essersi assentato ingiustificatamente per nove giorni durante la pandemia da Covid. Secondo l’azienda, il dipendente si era assentato dal lavoro senza aver ricevuto alcun tipo di autorizzazione. Lui, però, sostiene di aver svolto regolarmente le proprie mansioni da remoto. E per dimostrarlo, ha raccolto alcune mail scambiate con il datore di lavoro e una registrazione audio.
Lo scambio di mail che dà ragione al dipendente
Secondo i giudici della Cassazione, il materiale prodotto dal lavoratore è più che sufficiente a dimostrare che il lavoro agile fosse stato concordato tra le parti, anche in assenza di un accordo scritto nero su bianco. A risultare decisivo, in particolare, è stato uno scambio di mail del 20 marzo 2020, nel quale il dipendente comunicava di trovarsi già in smart working. A quella comunicazione il rappresentante legale dell’azienda rispose: «Ok, andiamo avanti così…».






