Respinto il ricorso di un lavoratore che chiedeva l'annullamento del recesso datoriale perché non inviato tramite PEC o raccomandata come previsto dal contratto collettivo. Per i giudici conta la forma scritta e il raggiungimento dello scopo
Il licenziamento comunicato tramite una semplice email ordinaria può essere pienamente valido, anche in assenza di PEC o raccomandata, se il lavoratore riceve effettivamente il messaggio. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 13731/2026, pubblicata l’11 maggio 2026. La vicenda nasce dal ricorso di un operaio rientrato in Italia dopo un periodo all’estero. Al suo rientro, il lavoratore si era visto cessare i trattamenti retributivi legati alla trasferta. Poco dopo era arrivata anche una contestazione disciplinare e, il 19 gennaio 2021, il licenziamento. Non tramite PEC o lettera raccomandata, ma con una normale e-mail inviata all’indirizzo personale del dipendente. Da qui il ricorso del lavoratore, secondo cui il provvedimento doveva essere considerato nullo perché il contratto collettivo prevede modalità precise di comunicazione: raccomandata, consegna a mano o posta elettronica certificata.
La decisione definitiva
La Cassazione, confermando le decisioni del Tribunale di Forlì e della Corte d’Appello di Bologna, ha però respinto il ricorso del lavoratore chiarendo che occorre distinguere tra la validità del licenziamento e le modalità con cui viene trasmesso. Secondo i giudici, la legge richiede soltanto che il licenziamento abbia forma scritta. E un’e-mail ordinaria soddisfa questo requisito. Le previsioni del contratto collettivo relative a PEC o raccomandata riguardano invece la fase della comunicazione dell’atto, cioè il modo con cui il datore di lavoro porta il licenziamento a conoscenza del dipendente. Essendo il licenziamento un atto «recettizio», ovvero comunicato, spiegano i magistrati, ciò che conta è che il destinatario lo riceva effettivamente. Nel caso concreto era chiaro che il lavoratore avesse letto il messaggio e per questo motivo, l’uso della posta elettronica ordinaria non ha comportato alcuna nullità.






