L’intervistaVittorio Manes. L’avvocato e professore di Diritto penale all’Università di Bologna: «Il manager non è onnipotente: il diritto penale deve ancora misurarsi con l’organizzazione aziendale»di Raffaella Calandra27 giugno 20264' di lettura4' di letturaIl giorno dopo l’ultima sentenza su uno dei peggiori disastri ferroviari italiani, a Viareggio i familiari delle vittime restano col loro dolore; ad Orvieto Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Fs, entra in carcere. E il mondo dei giuristi - pur nel doveroso rispetto delle sentenze - si interroga su una pronuncia che ripropone il tema delle responsabilità penali dei vertici di società complesse. Soprattutto per reati colposi, come per Moretti. «Manca la vicinanza alla fonte di pericolo: un conto il direttore di uno stabilimento che può andare a controllare e si rende conto che una certa situazione di pericolo richiedeva interventi ulteriori rispetto a quelli prescritti dalle norme, ma l’ad di Fs non sta sui binari», è la sintesi delle perplessità di più giuristi. «Il problema da tempo è segnalato dalla dottrina più attenta. A me pare che in non pochi casi il pur comprensibile sforzo di individuare le responsabilità conduca a costruire il rimprovero penale su una figura di vertice dell’impresa che forse nella realtà non esiste: il cliché idealizzato del manager onniscente, onnipotente e onnivedente, senza misurarsi con i poteri effettivi di intervento che la persona reale aveva, qui ed ora, nella situazione data», concorda Vittorio Manes, professore di Diritto penale all’Università di Bologna e avvocato.Domande di approfondimento generate da 24Ore AIProfessor Manes, in un libro di prossima pubblicazione per approfondire il tema dell’imputazione personale e colpevole nelle organizzazioni complesse analizza proprio il caso di Viareggio. In attese delle motivazioni, che idea si è fatto dei profili che hanno determinato la condanna di Moretti?Il rimprovero principale mi pare sia consistito nella gestione negligente del rischio organizzativo da parte del vertice: in sostanza viene a tradursi nel mancato esercizio di poteri di controllo, impulso o correzione, con riferimento alla catena di competenze in cui si articola l’attività dell’organizzazione complessa sottoposta al suo governo. Più in generale, lo sforzo della giurisprudenza è quello di evitare la fuga delle responsabilità verso il basso o la dispersione delle responsabilità. Ma l’effetto che può generarsi è, all’opposto, quello di una attrazione centripeta verso il vertice di responsabilità gravosissime, addebitate anche in assenza di condotte concretamente esigibili, in capo a chi deve occuparsi, anzitutto e soprattutto, di profili diversi, come le scelte di indirizzo politico ed economico del gruppo.La stessa Cassazione in una precedente sentenza su Viareggio definisce «lecito dubitare» che certe verifiche sulla «vita manutentiva» del carro merci e dei componenti «possa rientrare nella sfera di competenza del soggetto messo a capo di una società di considerevoli dimensioni». E allora?Accanto all’esigenza, come dicevo, di evitare che la complessità organizzativa diventi uno schermo di irresponsabilità, mi pare operi anche un fattore più problematico: una sorta di aspettativa sociale che nei grandi disastri o negli eventi tragici impone di individuare un responsabile visibile, riconoscibile, simbolicamente adeguato alla gravità dell’accaduto. E questa figura viene spesso cercata al vertice, perché il vertice appare, agli occhi dell’opinione pubblica, come il luogo naturale del potere e, dunque, anche della responsabilità. Il punto, però, è che il diritto penale non può accontentarsi di questa equivalenza simbolica tra potere e responsabilità. Non basta essere il capo per rispondere penalmente di tutto ciò che accade nell’organizzazione. Occorre verificare, caso per caso, quali fossero i poteri effettivi, quali le informazioni concretamente disponibili, quali le condotte alternative realmente esigibili e quale incidenza causale esse avrebbero potuto avere sull’evento. Diversamente, la responsabilità penale rischia di trasformarsi in una responsabilità da posizione, costruita non sulla colpa del singolo, ma sulla necessità di individuare comunque un vertice cui imputare l’accaduto.