Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha condannato un’azienda a risarcire con oltre settantamila euro un dipendente che era stato licenziato per superamento del periodo di comporto. Il clima lavorativo era diventato insostenibile e ha provocato nel lavoratore un grave quadro ansioso-depressivo, con conseguenti prolungate assenze per malattia. L’impresa ha inizialmente utilizzato questo elemento per licenziare il dipendente. Poi è stata condannata sia dalle corti di merito che dalla Cassazione.

In particolare, i Giudici hanno stabilito che il datore di lavoro è sempre tenuto a tutelare l’integrità psico-fisica del dipendente. Quando viola quest’obbligo non può approfittare delle conseguenze dell’illecito, come le assenze per malattia, per liberarsi del rapporto di lavoro. Il licenziamento intimato in queste circostanze è illegittimo e il danno alla salute va integralmente risarcito.

Anche il danno morale e l’invalidità temporanea costituiscono voci distinte e potenzialmente oggetto di risarcimento da parte dell’impresa. Il danno morale è inteso come uno stato d’animo di sofferenza interiore della persona che prescinde dalle relazioni del soggetto, molto difficile da provare, mentre l’invalidità temporanea può essere riconosciuta quando il lavoratore è stato costretto a svolgere periodi di cure necessari per affrontare la patologia.