Due pronunce opposte del Riesame riaprono i giochi sulle responsabilità dei costruttori

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L'assoluzione in blocco degli otto imputati nel processo sugli abusi edilizi nella Torre Milano di via Stresa rischia di provocare un "effetto domino" per i prossimi processi sull'urbanistica. Mettendo alcuni paletti difficili da superare sulla "buona fede" degli imputati - costruttori, progettisti, funzionari comunali - nel realizzare un palazzo fuorilegge ma nell'essere discolpati da prassi e pronunce della giurisprudenza penale e amministrativa. La strada è segnata dunque? Non proprio. Perché due nuove sentenze del Tribunale del riesame su altrettanti casi urbanistici, nelle motivazioni, hanno dichiarato principi opposti sulla buona fede.La prima riguarda la torre "Unico Brera" di via Anfiteatro, il cantiere sequestrato dal gip Mattia Fiorentini su istanza della Procura e poi, a gennaio, dissequestrato dal Riesame. I giudici ora spiegano che l'immobile non è una "ristrutturazione edilizia", non ha "affatto mantenuto la effettiva volumetria" dell'edificio "preesistente" e ha generato un concreto "impatto sul territorio" in termini di "numero di alloggi" e "incremento della pressione su viabilità, sosta e servizi". Tuttavia i costruttori Carlo e Stefano Rusconi (proprio gli stessi della Torre Milano) con la RS Sviluppo srl erano in "buona fede", avendo ricevuto dal Comune numerose "conferme" sulla "validità della procedura amministrativa", sulla "legittimità" del titolo edilizio (una Scia) e anche il via libera di "due gradi di giudizio", di Tar e Consiglio di Stato, a loro favorevoli su ricorsi di alcuni residenti. Nell'inchiesta sul progetto la Procura ha indagato 27 persone per abuso edilizio e lottizzazione abusiva.Nelle 45 pagine del provvedimento, anticipato ieri dal Corriere, i giudici Galli-Amicone-Nosenzo sottolineano come la costruzione sia stata "scrutinata" dalla Pubblica amministrazione e da essa consentito. Inoltre valorizzano "l'atteggiamento psicologico" degli imprenditori, che hanno sospeso "immediatamente" i lavori dopo la causa al Tar e li hanno "ripresi" solo dopo la sentenza a favore passata in giudicato.Sul secondo caso però, quello di via Zecca Vecchia, è contrordine. Spiega qui il Riesame che si è trattato di un intervento illegittimo, classificato come ristrutturazione mentre era in realtà una "nuova costruzione". Non solo. Gli imprenditori non potevano non saperlo, data la "complessità del progetto", l'interesse economico "perseguito" e l'attività imprenditoriale che impone un "più rigoroso dovere di informazione". Nessuna buona fede, dunque. E comunque non è nemmeno mai arrivato dal Comune il rilascio del titolo edilizio per costruire e i lavori non sono mai partiti, anche se sono stati fatti bonifiche e scavi. Quindi il pericolo "a fondamento del sequestro si risolve in una mera eventualità futura e ipotetica". Per questo è stato deciso, il 9 giugno scorso, l'annullamento del provvedimento che era stato disposto a fine aprile.