Due testamenti portati al notaio, in cui l’anziano di cui si era presa cura e con cui aveva vissuto nella stessa casa, le lasciava un immobile in viale Cremona e diverse somme di denaro. Con quei testamenti lei, badante e inquilina, ereditava il patrimonio dell’uomo, morto quando aveva più di 80 anni. Ma, secondo la giudice Simona Caterbi, non erano queste le reali volontà dell’anziano. La causa civile intentata dal figlio dell’uomo li ha dichiarati falsi sulla base di un’anomalia, riscontrata dal perito che li ha esaminati: nel testamento, infatti, c’erano troppi errori di ortografia. Parole come “propietà”, “dicisione”, “premorosa” che non si conciliavano con la professione svolta dall’anziano per una vita, cioè quella di maestro elementare. L’annullamento Tanto è bastato per annullare i due testamenti, come chiesto dall’avvocata del figlio, Alice Aricò. Testamenti peraltro che per sei anni dalla loro pubblicazione, avvenuta nel 2020, hanno impedito al figlio dell’anziano di disporre liberamente dell’immobile e di venderlo. Sul caso era stato aperto anche un procedimento penale, in cui il figlio si era affidato all’avvocato Davide Capobianco, che si era concluso con la condanna della donna per falso e l’annullamento del primo testamento. Per il secondo è stata necessaria una causa civile. Gli errori ortografici Nonostante la sentenza di condanna, infatti, era rimasto l’ostacolo del secondo testamento: così quando il figlio dell’uomo aveva cercato di vendere l’immobile, nel 2023, il notaio incaricato dell’atto di compravendita si era accorto che esisteva ancora un documento che impediva di commercializzare il bene. A quel punto al figlio dell’anziano non è rimasto altro che rivolgersi al tribunale. La giudice Caterbi ha così nominato un perito per esaminare il testamento, dopo che già il primo era risultato falso. Anche in questo secondo atto c’erano strafalcioni sospetti, «errori ortografici e linguistici macroscopici, ritenuti inconciliabili con il profilo culturale del defunto, già insegnante elementare», si legge nella sentenza. Ma anche «un andamento grafico rallentato e innaturale, con segni di artificiosità del gesto e una discontinuità e giustapposizioni interletterali incompatibili con una scrittura spontanea». Elementi che per la giudice «valutati nel loro insieme, conducono a ritenere che il testamento sia frutto di imitazione e non di genuina espressione della volontà del testatore». Cosa dice la legge La sentenza ripercorre l’articolo 602 del codice civile, secondo cui il testamento olografo, cioè le volontà scritte di proprio pugno, per essere valido «deve essere interamente scritto, datato e sottoscritto di mano del testatore». Se questo non è rispettato, cioè se anche altri intervengono sul testamento scrivendone una parte o l’intero testo, allora va annullato, come è avvenuto per il figlio dell’anziano di Pavia