Il caso di un responsabile di un punto vendita di un supermercato che lavorava 6 giorni su 7 per 12 ore al giorno e che per questo aveva subito un danno biologico caratterizzato da depressione, disturbo d'ansia e attacchi di panico
Essere dirigenti non significa essere disponibili a lavorare senza limiti. E se l’orario supera sistematicamente la soglia della ragionevolezza, il datore di lavoro può essere chiamato a risponderne. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 16305 del 2026, che ha confermato la nullità del licenziamento di un direttore di un supermercato che per anni aveva sostenuto carichi di lavoro ritenuti eccessivi, fino allo sviluppo di una patologia psichica riconducibile alle condizioni lavorative.
Il caso arriva dalla Toscana e riguarda il responsabile di un punto vendita della grande distribuzione. Dopo essersi ammalato ed essere rimasto assente per un lungo periodo, era stato licenziato per superamento del periodo di comporto, cioè il limite massimo di assenze per malattia previsto dal contratto. I giudici di merito avevano però accertato che la malattia (caratterizzata da depressione, disturbo d’ansia e attacchi di panico) era stata provocata proprio dalle condizioni di lavoro imposte dall’azienda e avevano quindi dichiarato nullo il licenziamento.







