La sentenza n. 883/2026 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ridisegna il nuovo assetto normativo delle ferie per il personale docente e Ata a tempo determinato. La pronuncia, emessa in esito al rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. dalla Corte d'Appello di Torino, chiarisce definitivamente la dicotomia tra i periodi di sospensione delle lezioni e il periodo compreso tra il termine delle attività didattiche e il 30 giugno.

Il Collegio, nel determinare il principio di diritto, ha operato una distinzione netta basata sulla natura dell'attività lavorativa e sugli obblighi datoriali dei presidi.

L'interpretazione della legge 228 del 2012 e il ruolo dei presidi

Il cuore della decisione sta nell'interpretazione dell'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012. La Corte ha stabilito che la normativa speciale per il settore scolastico, in combinato disposto con i calendari regionali, predetermina di fatto i periodi in cui il docente è nelle condizioni di fruire delle ferie.

La Corte di Cassazione ha chiarito che, durante le pause didattiche, come Natale, Pasqua e ponti, il personale docente fruisce delle ferie ex lege. L'assenza di un avviso formale o di un invito alla fruizione da parte del dirigente scolastico, perciò, non inficia la legittimità della collocazione in ferie, rendendo di fatto preclusa la richiesta di indennità sostitutiva per quei giorni specifici.