La Corte di Cassazione (sentenza n. 11968/2025) ha chiarito che i docenti a termine non perdono automaticamente il diritto alle ferie retribuite e all’indennità sostitutiva senza una verifica accurata delle effettive condizioni di esercizio di tali diritti insopprimibili.
I fatti
Nella vicenda due prof precari chiamavano in giudizio il Ministero per accertare il loro diritto al pagamento delle ferie non godute. La Suprema corte ha evidenziato che, diversamente dal personale di ruolo, il personale docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d’ufficio durante il periodo dell’anno scolastico in cui si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine. Su questi presupposti e in linea con la disciplina normativa europea, il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto. A tal fine, egli è tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il docente sia effettivamente in grado di fruire delle ferie retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo.
La decisione
Nel contempo, il datore di lavoro deve informare il docente – in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie apportino all’interessato il riposo e il relax auspicato – del fatto che, se non ne fruisce, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o al termine del rapporto di lavoro. Chiarendo infine che l’onere della prova incombe sul datore di lavoro.







