Un principio aureo delle democrazie moderne è che non vi possono essere, se non in via del tutto eccezionale e per esplicita previsione della Costituzione, poteri senza responsabilità: qualunque decisione politica deve essere sottoposta a controllo, e tutto può essere discusso e sanzionato dal Parlamento, in linea con i principi della rappresentanza politica. Esercitare un potere senza risponderne ha poco a che fare con le prerogative costituzionali, somigliando molto di più a un illegittimo privilegio, che in quanto tale non può avere cittadinanza in un ordinamento costituzionale.
Democrazia è, infatti, responsabilità. Proprio per questo l’articolo 89 della nostra Costituzione si preoccupa di imporre la controfirma ministeriale per ogni atto del presidente della Repubblica. Se vi è un tratto distintivo della responsabilità politica è che non si può mai sapere o prevedere quando e come essa si attivi: ciò significa che ogni atto presidenziale, compresi quelli di garanzia, deve essere controfirmato dal ministro proponente, in modo da consentire al Parlamento di sanzionare chi si assume la responsabilità di quella scelta, chiamandolo a risponderne.
Da un punto di vista formale, le conseguenze di questo principio sono chiare: ogni atto del capo dello Stato è complesso, frutto di una “contrattazione” con il ministro interessato. Il che non significa che, nella sostanza, gli atti di garanzia non debbano avere nel presidente della Repubblica il centro decisionale fondamentale; così come di norma sarà il governo a decidere il contenuto degli atti di indirizzo politico. Ma tutto ciò dovrebbe valere soltanto a livello descrittivo, sul piano cioè di quelle prassi che, pur non essendo regole scritte, sono fondamentali per il concreto funzionamento di un sistema costituzionale.










