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La multa resta nel momento in cui è accertato che l’apparecchio elettronico sia stato sottoposto a periodiche verifiche e tarature
Un nuovo capitolo si aggiunge all’annosa questione della legittimità delle sanzioni staccate a seguito della rilevazione del superamento dei limiti di velocità previsti in un determinato tratto di strada da parte di un autovelox: se l’apparecchio elettronico è regolarmente sottoposto a periodiche tarature e verifiche, la multa rimane anche nel caso in cui manchi l’ufficiale omologazione. A cambiare le carte in tavola ancora una volta potrebbe essere l’ordinanza n.7374 della Corte di Cassazione del 27 marzo 2026.
Gli Ermellini si sono trovati a decidere sul caso di un’automobilista multata dal Comune di Pescara in due distinte circostanze, ovvero il 10 e il 12 aprile 2021: la rilevazione era stata effettuata lungo il medesimo tratto urbano tramite un dispositivo Velocar RedESpeed Evo. La donna aveva deciso di impugnare entrambe le sanzioni, contestando la mancata omologazione dell’autovelox. Un’istanza, la sua, accolta dal giudice di pace in primo grado di giudizio, ma contro la quale si era opposto il Comune di Pescara, che aveva scelto di presentare ricorso.






