Nel tentativo di rafforzare le ragioni del No al referendum sulla giustizia, si è arrivati in questi giorni a un’operazione tanto suggestiva quanto discutibile: tirare dentro la figura di Giuliano Vassalli. Non è un dettaglio. Evocare un padre nobile del diritto penale serve a dare autorevolezza a una tesi politica. Ma quando la ricostruzione non regge, il rischio è che l’effetto sia esattamente opposto. Antonio Baldassarre ha ricordato come Vassalli fosse favorevole alla separazione delle carriere, collocando questa posizione in coerenza con il nuovo codice di procedura penale del 1988-1989. Luciano Violante ha reagito sostenendo che questa ricostruzione sarebbe errata e, per dimostrarlo, ha richiamato l’ordinamento giudiziario e la riforma del 1988 firmata dallo stesso Vassalli. Fin qui il confronto è legittimo. Il problema nasce quando si entra nel merito delle norme. Perché è proprio lì che il ragionamento di Violante comincia a scricchiolare.

Nel suo intervento, Violante richiama l’ordinamento giudiziario di origine “Grandi”. Vale la pena ricordare di cosa stiamo parlando: il regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, varato in pieno regime fascista e firmato dal Guardasigilli Dino Grandi, uno dei principali esponenti del fascismo, ministro della Giustizia e poi presidente della Camera dei fasci e delle corporazioni. È in quel contesto che viene costruito l’impianto della magistratura italiana fondato sull’unità della carriera, con la sola distinzione tra funzioni giudicanti e requirenti. Questo è il punto storico da cui partire. E già questo basterebbe a rendere quantomeno curioso il tentativo di utilizzare quell’impianto come argomento per sostenere l’attualità del modello. Ma non è tutto. Perché nel tentativo di sostenere la sua tesi, Violante finisce per inciampare proprio sulle norme che richiama. In particolare, viene evocato – direttamente o indirettamente – l’articolo 140 dell’ordinamento giudiziario. Solo che quell’articolo non c’entra nulla con la separazione delle carriere.