Due leggi "speciali".
Due iniziative legislative prese nel pieno degli Anni di piombo hanno, per la priva volta, codificato le regole relative ai fermi preventivi.
La prima porta la firma di Oronzo Reale, l'allora ministro della Giustizia: venne approvata nel maggio del 1975 e affida poteri speciali alle forze di polizia in tema di ordine pubblico. La seconda, del 1980, porta il nome dell'allora presidente del Consiglio, Francesco Cossiga.
Il pacchetto Reale arriva a 12 mesi dalla strage di Piazza della Loggia, a Brescia, evento simbolo della cosiddetta strategia della tensione. La Reale, la legge numero 152, è composta da 36 articoli. La struttura della norma ha come obiettivo l'inasprimento della legge penale contro i reati di terrorismo. In tema di custodia preventiva l'articolo 3 ha introdotto criteri più severi che fissano ad un massimo di 96 le ore di fermo. "L'ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore dal fermo deve comunicare alla medesima autorità giudiziaria i motivi per i quali il fermo è stato ordinato". Dal canto suo il magistrato "deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della comunicazione".













